Corte di appello di Bari: i debiti contributivi possono non essere oggetto di prova puntuale.

Accertamenti fiscali double face

Le verifiche induttive delle Entrate valide anche per l’Inps

Le verifiche dell’Agenzia delle entrate in materia fiscale, con cui si accerti con metodo induttivo un imponibile che non è stato assoggettato a prelievo, possono fondare successive pretese contributive dell’Inps, anche se non sostenute da prova puntuale dei rapporti con l’Istituto. Il cambio di prospettiva nella possibile metodologia dei controlli dell’Istituto, superando la consueta prassi dell’Inps, che di massima proibisce di operare accertamenti approssimativi e in via presuntiva (cfr. circolare n. 76/2016), viene ora confermato dalla sentenza del 27.03.2025, n. 345 della Corte di Appello di Bari. Nel caso affrontato dai giudici, l’Inps pretendeva il versamento di contribuzione a seguito della prospettazione, da parte dell’amministrazione tributaria, di imponibili evasi da assoggettare a prelievo fiscale. In particolare, si valutava che una società avesse trattato fatture di acquisto relative a operazioni commerciali ritenute inesistenti, con emergente inesistenza di passività. A seguito di accertamento fiscale, perciò, era stato contestato un maggiore reddito imponibile a uno dei soci e da tale verifica era scaturita l’ulteriore pretesa di versamenti contributivi alla gestione commercianti dell’Inps. Per la Corte d’Appello, la congrua dimostrazione che denunce e adempimenti fiscali del contribuente siano da ritenersi falsi, può essere assunta quale fondamento dei recuperi dell’Inps, anche allorquando discenda da «presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti»: in definitiva, i debiti contributivi possono non essere oggetto di una prova puntuale. La concordanza degli indizi contribuirebbe a fornire comunque un affidamento ragionevole sui contenuti dell’accertamento e della «colpevolezza» del contribuente, determinando una sostanziale inversione dell’onere probatorio («il giudice di merito è tenuto a valutare … gli elementi presuntivi forniti dall’amministrazione, dando atto, in motivazione, dei risultati del proprio giudizio e solo in un secondo momento, qualora ritenga tali elementi dotati dei caratteri di gravità, precisione e concordanza, deve dare ingresso alla valutazione della prova contraria offerta dal contribuente, che ne è onerato»). E ciò, pertanto, non soltanto in ambito tributario, ma anche contributivo. La Corte d’Appello barese, in conformità a una consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. Cassazione, nn. 14410/2019, 18140/2020, 24858/2022) indica come, dal punto di vista operativo, non solo debba considerarsi esistere unicità nei criteri di determinazione delle basi imponibili fiscali e contributive (art. 1, dlgs n. 462/1997), ma altresì nelle loro modalità di accertamento e riscossione (art. 3, c. 134, L.n. 662/1996).Un’unificazione di criteri e metodi con importanti ricadute operative, come, per esempio, in ordine all’interruzione della prescrizione del diritto di credito di Inps e Inail, al cui fine risulterà sufficiente la sola richiesta operata dall’Ade in sede di accertamento fiscale.

di Mauro Parisi

[ItaliaOggi n. 133 del 07.06.2025]