Infortuni, diffide e premi INAIL - Studio Legale VetL

Il confronto con l’INAIL può riguardare il riconoscimento di infortuni sul lavoro e in itinere, nonché di malattie professionali.

Ma può anche accadere che, a seguito di verifica ispettiva, come di un semplice controllo d’ufficio, l’INAIL accerti delle inadempienze nei versamenti dei premi assicurativi. Ovvero, che non siano stati denunciati dal datore di lavoro tutti gli elementi necessari a valutare la sussistenza dell’obbligo assicurativo stesso e per quantificare correttamente le tariffe e la misura dei premi dovuti. O ancora, di frequente, che emerga l’esigenza di una variazione di inquadramento e classificazione del lavoro prestato.

In tutti questi casi l’Istituto procede previamente a diffidare il datore di lavoro a sanare le inosservanze.

I termini per opporre accertamenti e diffide dell’INAIL, sono spesso molto brevi. Poi scatta il rischio di cartelle esattoriali. Per esempio, per le contestate omesse denunce, il ricorso in via amministrativa innanzi all’Ispettorato del lavoro, conosce un termine di soli 10 giorni. E’ pertanto consigliabile che gli interessati dai provvedimenti INAIL si facciano senza ritardo parte attiva; tanto più che un possibile recupero dei premi omessi, da parte dell’Istituto, potrebbe avvenire retroattivamente e, quindi, potenzialmente riguardare molti anni.

Il nostro Studio affianca le aziende e i professionisti nelle prime disamine dei casi e nella valutazione delle conseguenze che possono derivare dalle richieste dell’Istituto o, alternativamente, dall’avvio di un contenzioso. Contatta il nostro studio per un consulto.

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