Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 7178/2025, contraddice l’orientamento dell’INPS.

Accordi Cigo senza scadenza

Non serve il placet sindacale ogni volta che si ferma il lavoro

Sui tempi e modi di fruizione della Cassa Integrazione ordinaria da parte dei dipendenti, il relativo accordo tra azienda e organizzazioni sindacali che abbiano valutato complessivamente la crisi dell’attività aziendale, non è soggetto a nessuna scadenza o necessità di essere reiterato. È questa la posizione definitivamente assunta dal Consiglio di Stato, con la sentenza del 3.09.2025, n. 7187 che ha risolto un’annosa vertenza tra l’Inps e un’impresa industriale sull’esigenza o meno di ottenere il nulla osta sindacale in ogni occasione in cui si debba interrompere il lavoro del proprio personale.

Come stabilito dall’art. 14, dlgs n. 148/2015, nei casi di sospensione o riduzione dell’attività produttiva, l’impresa è tenuta a comunicare preventivamente alle rappresentanze sindacali aziendali, le cause degli eventi, ma pure l’entità e la durata prevedibile e il numero dei lavoratori interessati.

La questione all’esame dei giudici

Nella vicenda considerata dai giudici amministrativi, l’azienda aveva subito una contrazione delle commesse dall’estero a causa delle vicende internazionali che avevano ridotto sensibilmente la produzione di alcuni apparecchi domestici. Per cui, venendo meno il lavoro, si era proceduto come previsto dalla legge, notiziando i sindacati. Con alcune sigle sindacali si era anche giunti a un accordo espresso sulle modalità della sospensione del lavoro. In particolare, si era concordato che il montante complessivo di settimane di cassa integrazione fruibile, potesse essere goduto anche in più soluzioni e per più brevi periodi, per alcune settimane per volta e in maniera non consecutiva.

L’Istituto si era tuttavia opposto a questa possibilità, richiedendo che per gli ulteriori e successivi eventi di sospensione del lavoro si procedesse a nuove comunicazioni alle rappresentanze sindacali, non potendosi altrimenti giustificare la Cigo richiesta, che veniva così negata.

L’azienda si era perciò rivolta al Tar Lombardia, il quale, con la sentenza del 31.07.2023 n. 1984, aveva sancito quale fosse il pacifico diritto del datore di lavoro a fare fruire ai propri dipendenti la Cigo come concordato, anche in più momenti.

La decisione del Consiglio di stato

Una decisione che non aveva convinto l’Inps in riferimenti agli effettivi contenuti e adempimenti stabiliti dall’art. 14, dlgs n. 148/2015. Per cui la pronuncia del Tar era stata impugnata di fronte al Consiglio di stato. Il quale, tuttavia, viene oggi a confermare quanto già deciso in primo grado. Per il supremo giudice amministrativo risulta infatti legittima la possibilità di fruizione non consecutiva della Cigo, come concordato tra azienda e OO.SS. nel caso, non potendosi ritenere «esaurito» l’accordo in tale senso, se non con la fruizione di tutte le settimane stabilite complessivamente. La sentenza n. 7187/2025 del Consiglio di Stato conferma che, del resto, in tale senso non è neppure rinvenibile alcuna disposizione cogente, per cui gli accordi con le rappresentanze sindacali abbiano un limite di validità temporale, oltre il quale perderebbero la propria efficacia.

di Mauro Parisi

[ItaliaOggi n. 219 del 17.09.2025]