Il confronto con l’INAIL può riguardare il riconoscimento di infortuni sul lavoro e in itinere, nonché di malattie professionali.

Ma può anche accadere che, a seguito di verifica sul luogo di lavoro, come di un semplice controllo d’ufficio, l’INAIL accerti delle inadempienze nei versamenti dei premi assicurativi anche retroagendo negli anni. Per esempio, perché non sarebbero stati denunciati dal datore di lavoro tutti gli elementi necessari a valutare la corretta sussistenza dell’obbligo assicurativo, rendendo non rispondente la quantificazione del rischio e delle tariffe applicabili, al fine di una giusta quantificazione dei premi dovuti. Oppure perché sarebbe emersa l’esigenza di una variazione di inquadramento e classificazione del lavoro prestato nel tempo.

In altri casi l’INAIL agisce per il recupero delle prestazioni e spese sostenute a vantaggio dei lavoratori che hanno patito infortuni e malattia professionale, sotto forma di rivalsa e surroga.

L’Istituto procede previamente a intimare il datore di lavoro e terzi a corrispondere quanto dovuto; oppure diffida a tenere determinate condotte, spesso concedendo termini molto brevi per reagire. Per esempio, per le contestate omesse denunce, il ricorso in via amministrativa innanzi all’Ispettorato del lavoro, conosce un termine di soli 10 giorni.

E’ pertanto consigliabile che gli interessati dai provvedimenti INAIL si facciano senza ritardo parte attiva rispetto alle pretese dell’Istituto per valutazioni e confronti, anche al fine di instaurare contenziosi o considerare eventuali ipotesi conciliative.

Il nostro Studio affianca le aziende e i professionisti nelle prime disamine dei casi e nella valutazione delle conseguenze che possono derivare dalle richieste dell’Istituto, anche al fine di intraprendere contenziosi.

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