Meno garanzie dal nuovo codice di comportamento del personale ispettivo.

Un passo indietro nell’ispezione del lavoro. Almeno rispetto alle garanzie difensive di aziende e professionisti nel corso dei controlli.
E’ questo il punto a cui sostanzialmente perviene, oggi, il nuovo Codice di comportamento del personale ispettivo del Ministro del lavoro.
Approvato con decreto del 15 gennaio 2014, il nuovo Codice deontologico viene a sostituire il precedente del 2006 (quello “identico” ai codici degli ispettori di INPS e INAIL, per intendersi). Il tutto nell’ottica di dare attuazione al decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2013 n. 62, concernente il più generale codice di comportamento di tutti i pubblici dipendenti.
Vi è da dire che le aspettative sorte attorno al nuovo intervento “codificatorio” erano molte. Specie per essere stato indetto un “concorso di idee” (“una consultazione pubblica sui contenuti dello schema di codice…finalizzata all’acquisizione di eventuali contributi e suggerimenti da parte di ogni soggetto interessato”) tra le categorie potenzialmente interessate. I motivi di “doglianza” e gli spunti per migliorare in senso garantista il sistema, tuttavia, non pare siano stati presi in considerazione. Non, almeno, per quanto concerne gli aspetti più operativi legati all’azione degli ispettori.
Qualche esempio?
L’articolo 6, comma 1, del Codice di comportamento del 2006, disponeva che “contestualmente all’accesso, il personale ispettivo deve qualificarsi al soggetto da ispezionare o ad un suo rappresentante ed esibire la tessera di riconoscimento”. La nuova previsione, che all’apparenza sembra confermare la precedente, in realtà, a ben vedere, introduce alcuni aspetti di novità, rimuovendo alcuni vincoli per i funzionari. L’articolo 6 del nuovo codice, infatti, recita che “il personale ispettivo deve qualificarsi al personale presente sul luogo di lavoro ed esibire la tessera di riconoscimento”.
Risultato?
In definitiva viene meno l’obbligo di entrare in contatto immediato con la titolarità dell’azienda. Vale a dire, con chi è eventualmente chiamato a pagare per eventuali eccezioni riscontrate. Non certo un passo in avanti rispetto ai diritti della difesa.
Ma il Codice del 2014 riesce a fare pure di meglio. Vediamo.
Il “vecchio” articolo 8 del Codice stabiliva che “nel dare inizio alla sua attività, il personale ispettivo ha l’accortezza, anzitutto, di conferire con il datore di lavoro o chi ne fa le veci, qualora ciò sia compatibile con le finalità dell’accertamento ispettivo”. Ciò significa che, salvo casi eccezionali, all’inizio del controllo il personale ispettivo doveva contattare –magari anche solo per via telefonica- il datore di lavoro.
E ora? La nuova previsione dispone che “il personale ispettivo ha l’accortezza, laddove possibile, anche in relazione alle finalità dell’accertamento ispettivo, di conferire con il datore di lavoro o chi ne fa le veci”. Come dire, che è sparito il riferimento temporale all’inizio dell’ispezione. Circostanza non da poco, dato che il termine per conferire, a questo punto, potrebbe dilatarsi fino al…termine del controllo stesso.
Ma i motivi di perplessità introdotti dalle nuove previsioni suscitano ancora maggiore allarme a mente del medesimo articolo del nuovo Codice, lì dove dispone che “il personale ispettivo informa il soggetto ispezionato della facoltà di farsi assistere, nel corso dell’accertamento, da un professionista abilitato ai sensi dell’art. 1, della L.n. 12/1979, nonché di rilasciare dichiarazioni”. Se a prima vista la previsione sembra riprodurre la precedente, in realtà essa risulta molto più stringente, non riproponendo affatto il riferimento del passato alla facoltà che il professionista che assiste l’azienda “presenzi alle attività di controllo e verifica”.
Come mai?
A fronte della possibile osservazione che tali nuove disposizioni non inficiano prerogative ad ogni modo previste per legge, corre comunque l’obbligo di considerare che oggi sembra essersi aperta una nuova fase nei rapporti tra ispezionati e ispezionanti.
Non si direbbe in senso più favorevole ai primi.

di Mauro Parisi

[The World of Il Consulente n. 53 del 20.02.2014]