Il Tar della Lombardia fissa i paletti: va dichiarata l’equipollenza economica e normativa

Ccnl genuino e anche aggiornato

Per le gare di appalto pubblico serve il contratto in vigore

Si può essere esclusi dalle gare di appalto pubblico anche quando il Ccnl applicato ai dipendenti del concorrente, seppure coincidente a quello previsto dal bando, risulti corrispondere a una sua versione superata dalla contrattazione e non più in vigore. Non è, quindi, legittimamente apposta alla domanda di partecipazione alla gara, la crocetta con cui, spuntando l’apposita casella, si dichiari di applicare il Ccnl previsto dalla Stazione Appaltante. Ciò, determinerà l’esclusione del concorrente ai sensi del Codice dei contratti pubblici, dlgs n. 36/2024, a meno che non si sia provata, con «dichiarazione di equivalenza», l’equipollenza economica e normativa del Ccnl applicato rispetto a quello indicato nel bando.

La decisione del Tar Lombardia di Milano, con la stringente sentenza del 12.05.2025 n. 1635, viene a confermare come le novità normative in vigore dal 2025 rendano sempre più arduo per le imprese che competono per aggiudicarsi appalti e concessioni pubbliche, di applicare Ccnl diversi da quelli espressamente previsti dalla Stazione appaltante e comunque di eludere le previsioni dell’art. 11 del predetto Codice, modificato dall’art. 2, dlgs 209/2024.

Infatti, il Codice dei contratti pubblici prevede ora che al personale impiegato in servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni, sia applicato il Ccnl, indicato nei disciplinari, «in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale … strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa».

A meno che, come stabilito dall’art. 4, Allegato I.01, dlgs n. 36/2023, gli operatori economici, che applicano un diverso Ccnl, convincano le stazioni appaltanti, previa la detta «dichiarazione di equivalenza», che comunque corrispondono ai dipendenti la stessa retribuzione globale annua del Ccnl prescelto e che, nell’applicazione dei parametri normativi (es. discipline di orari, permessi, avanzamenti di livello, ecc.), risultano al più scostamenti minimi.

Tra le prime contese in materia di Ccnl quali requisiti per appalti e concessioni, si segnala la vicenda decisa dal Tar di Milano, in cui un comune lombardo aveva bandito una gara per la gestione del servizio di ristorazione per asili e scuole primarie, nonché per pasti al domicilio. Il costo della manodopera era valutato dal Comune in base al vigente Ccnl settori pubblici esercizi e ristorazione collettiva, quale requisito di partecipazione.

La prima impresa non aggiudicataria ricorreva al Ter, rilevando che la Stazione appaltante aveva erroneamente ritenuto ammissibile l’offerta dell’impresa vincitrice sulla base della dichiarata applicazione del medesimo Ccnl, ma riferito a quello sottoscritto nel 2018, anziché a quello vigente da 2024.

La diversità sostanziale del Ccnl applicato, ritenuta dal Tar e l’assenza della dichiarazione di equivalenza, ribaltavano così il risultato della gara.

di Mauro Parisi

[ItaliaOggi n. 206 del 02.09.2025]