La valutazione discrezionale dell’Inps sulla concedibilità della Cigo non può giungere al punto da considerare imputabili all’azienda anche le modifiche della legge. Come ora conferma, nel caso del superbonus edilizio, anche il TAR Veneto con sentenza n. 1648/2026.

Per potere godere dell’intervento degli ammortizzatori sociali e, in particolare, della cassa integrazione, la legge stabilisce che le ragioni che impediscono l’attività dell’impresa non trovino causa nelle scelte e condotte dello stesso datore di lavoro.

In definitiva, che si tratti di situazioni inaspettate e imprevedibili nell’esercizio dell’impresa.

È quanto dispone l’art. 11, D.lgs. n. 148/2015 e indicano in dettaglio gli artt. 1-3, D.M. n. 95442/2016 del Ministero del lavoro.

La prima di tali previsioni stabilisce che

Ai dipendenti delle imprese …, che siano sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni di lavoro a orario ridotto è corrisposta l’integrazione salariale ordinaria nei seguenti casi:

a) situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali;

b) situazioni temporanee di mercato.

mentre la regolamentazione ministeriale di attuazione della disciplina specifica, tra l’altro, che

La non imputabilità all’impresa o ai lavoratori della situazione aziendale consiste nella involontarietà e nella non riconducibilità ad imperizia o negligenza delle parti.

Integra la fattispecie «crisi di mercato» la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per mancanza di lavoro o di commesse derivante dall’andamento del mercato o del settore merceologico a cui appartiene l’impresa, di cui costituiscono indici … il contesto economico produttivo del settore o la congiuntura negativa che interessa il mercato di riferimento.

In sintesi, se si perdono involontariamente commesse o viene meno attività di lavoro per il proprio personale per causa non imputabile all’azienda, deve essere concesso dall’Inps l’intervento della cassa integrazione e degli altri ammortizzatori sociali previsti.

Diversamente, se le ragioni sono attribuibili all’azienda, tale sollievo a carico dell’Istituto di previdenza non può essere ammesso.

È compito dell’Inps porre in essere le sue valutazioni, con propria discrezionalità tecnica, non sindacabile nel merito, di ciò che possa essere imputato o meno all’azienda. Tuttavia, può accadere che dall’Istituto vengano attribuite al datore di lavoro circostanze apparentemente imprevedibili.

Addirittura, per esempio, il fatto di non avere tenuto conto della modifica, avvenuta successivamente agli impegni d’impresa, della legge.

IL CASO

È quanto accaduto a un’azienda che aveva goduto di una notevole crescita di attività e commesse, grazie agli incentivi del cosiddetto “superbonus”.

Come noto, a partire dal Decreto legge n. 34/2020, con lo scopo di offrire uno stimolo all’economia in crisi e all’edilizia, è stata introdotta la possibilità di godere di agevolazioni per interventi di ammodernamento di immobili, migliorandone l’efficienza energetica.

All’inizio era stato previsto un “superbonus” del 110% delle spese sostenute per gli aderenti, quale forma di detrazione fiscale, prevedendosi che sarebbe dovuta terminare a metà del 2022. Una sequenza di interventi normativi successivi aveva prorogato negli anni la possibilità di fruire di benefici (L. n 178/2020, D.l. n. 59/2021, L. n. 234/2021, D.l. n. 50/2022, D.l. n. 176/2022, D.l. n. 11/2023, D.l. n. 104/2023), sia pure con una rideterminazione dei presupposti degli stessi e una tendenziale riduzione delle aliquote ammesse a detrazione.

La suddetta azienda, operante nel settore, per fare fronte alle numerose e crescenti richieste, aveva provveduto ad assumere personale. In seguito, tuttavia, a causa delle diverse scelte legislative, che rendevano meno conveniente ricorrere agli incentivi statali, era venuto a mancare lavoro e l’impresa aveva dovuto richiedere l’intervento della cassa integrazione per il proprio personale.

L’intervento della Cigo era stato concesso fino a una certa data, per non essere però più concesso successivamente, seppure in presenza delle stesse identiche causali e senza soluzione di continuità temporale. Da un certo momento l’Inps decideva di imputare all’azienda la circostanza di non avere di fatto previsto l’evoluzione normativa del “superbonus”, la cui tendenza, per l’Istituto, era nel senso del venire meno delle agevolazioni. Per cui sarebbe stato dovere dell’azienda organizzarsi diversamente.

FACTUM PRINCIPIS E IMPUTABILITÀ DEGLI EVENTI

Le modifiche della legge, come gli altri interventi di pubbliche autorità, non possono essere però imputate al datore di lavoro.

In tali e consimili situazioni -sostanziali ipotesi di forza maggiore- si parla di factum principis (la futura e imprevista decisione attribuibile a chi governa), che può costituire un’esimente rispetto alle valutazioni e decisioni che possono essere assunte nell’esercizio di un’attività d’impresa.

Anche l’orientamento dei giudici amministrativi è nel senso anzidetto, in quanto i facta principis, annullando la possibilità dell’impresa, non solo di operare scelte e controlli, ma pure di avere contezza in ordine alla conoscibilità prognostica degli eventuali fatti futuri, escludono inequivocabilmente la riferibilità degli eventi condizionanti e interruttivi al naturale rischio d’impresa, quali “ fatti che sfuggono con carattere di non eludibilità al controllo dell’ imprenditore” (cfr. Cons. Stato, Sentenza n. 3987/2017).

Secondo la consolidata giurisprudenza, il requisito della non imputabilità richiesto dal D.lgs. n. 148/2015, non ha nulla di soggettivo, ma si riferisce, in senso oggettivo, al fattore che ha causato la situazione di crisi temporanea.

Esso deve concernere fatti naturali o fatti umani esterni, che sfuggono al dominio, secondo l’ordinaria diligenza, di chi organizza i fattori di impresa. Come avviene in ipotesi di caso fortuito, forza maggiore, illecito del terzo o, appunto, di factum principis (cfr. Cons. Stato, sentenza n. 2009/2014 e n. 7851/2025).

LA DECISIONE DEL TAR

Nel caso sopra esposto, in base ai richiamati principi, e nel senso di quella che avrebbe dovuto essere la ragionevole valutazione complessiva della fattispecie, il TAR del Veneto, chiamato a giudicare la vicenda e la legittimità della decisione dell’Inps, con la sentenza del 24.07.2026, n. 1648, ha chiarito che l’evoluzione delle vicende normative legate al “superbonus” (come varrebbe per ogni altro non ponderabile intervento normativo, da reputarsi senz’altro non certo e ordinariamente ignoto al comune cittadino), non potesse costituire una situazione da ritenersi ragionevolmente imputabile all’impresa, come già affermava in precedenza lo stesso Istituto.

Infatti, nella fattispecie considerata, la medesima successione di previsioni e leggi aveva già costituito motivo di concessione della Cigo all’impresa.

Per cui il TAR accoglieva il ricorso presentato, confermando l’imponderabilità e non imputabilità delle modifiche delle norme all’impresa, rispetto alla sua organizzazione e all’utilizzo del personale.

TAR Veneto, sentenza del 24.07.2026, n. 1648

Alla luce dell’art. 11, D.Lgs 148/2025, risulta dirimente la circostanza, non contestata dall’INPS, che le medesime ragioni addotte dalla ricorrente per il periodo oggetto di rigetto –le ripetute e ravvicinate modifiche normative incidenti sulla disciplina del Superbonus 110%, e il conseguente calo degli ordinativi– erano già state ritenute dallo stesso Istituto idonee a giustificare l’accoglimento di precedenti e analoghe domande di CIGO. In assenza di elementi sopravvenuti che segnalassero un effettivo mutamento della situazione di fatto il diniego impugnato si pone in insanabile contraddizione logica con le precedenti, e non revocate, valutazioni del medesimo Istituto, integrando una situazione di cd. “contraddittorietà estrinseca”, rispetto a situazioni di fatto sostanzialmente sovrapponibili riferite ad un medesimo soggetto, sintomatica del vizio di eccesso di potere.

di Mauro Parisi

[Sintesi n. 9/2026]