l piano di vigilanza 2016

Per i preannunciati controlli ispettivi sugli esoneri contributivi per le assunzioni a tempo indeterminato, l’unica «roccaforte» sicura è aderire alla sanatoria prevista ai sensi dell’art. 54 del dlgs n. 81/2015. Nell’anno in corso, e come è prevedibile anche nei prossimi, gli occhi dei funzionari si fisseranno soprattutto sulle passate collaborazioni coordinate e continuative e le partite Iva, anche quelle già oggetto di «trasformazione» spontanea grazie alla legge 190/2014. Del resto, le notizie che in questo periodo sono giunte dai piani alti del Ministero del lavoro, così come il Documento di programmazione della vigilanza per il 2016 adottato dalla Commissione centrale di coordinamento dell’attività di vigilanza, lasciano poco alla fantasia e molto all’apprensione.

Per quelle aziende che nel passato hanno fruito di rapporti di lavoro autonomo non genuino, anche se nel 2015 hanno assunto i propri collaboratori (anzi, soprattutto se li hanno assunti e hanno fruito degli sgravi contributivi), si prepara un piatto «indigesto». Fatto, innanzitutto di disconoscimenti amministrativi dei rapporti di lavoro, con contestazione degli inadempimenti amministrativi relativi alla dissimulazione dei rapporti di lavoro dipendente (avere iscritto falsamente, o nulla, sul Libro unico del lavoro; non avere rilasciato le cosiddette lettere di assunzione; avere omesso i corretti prospetti paga ecc: tutti illeciti puniti con sanzioni pecuniarie). Si passa poi al recupero della differenze contributive Ivs e per premi «risparmiati» in passato. Per esempio rispetto agli omessi e ridotti versamenti alla Gestione separata dell’Inps.

Chi ha poi inteso «regolarizzare» già nel 2015 il pregresso, approfittando anche dei consistenti esoneri previsti dalla legge (fino a 8mila euro l’anno a lavoratore), può attendersi i recuperi della ridotta, o perfino nulla, contribuzione relativa. Il tutto, chiaramente, condito da sanzioni civili, che s’immagina, come per prassi, saranno ritenute dagli Istituti le più gravi: quelle per evasione.

Ma per chi ha fruito degli esoneri contributivi senza averne titolo potrà andare pure peggio (si veda la risposta a interpello del Lavoro, n. 2/2016). Si pensi al caso di un co.co.pro. di un’azienda nel 2013, in realtà, impiegato come un qualsiasi lavoratore dipendente. È chiaro che la condotta dell’azienda, oltre che civilisticamente eccepibile, avrebbe infranto le norme fondamentali in materia di condizioni di lavoro e di assicurazione sociale, previste dall’art. 1, commi 1175 e 1176, legge n. 296/2006. Tali disposizioni sono quelle che, a fronte del rispetto della legge e del ccnl, ammettono l’azienda al Durc regolare e a fruire di benefici e agevolazioni di legge. Ebbene, è facile immaginare una verifica ispettiva «retroattiva» (per legge fino a 5 anni in materia amministrativa e fino a 10 in materia di contributi) sull’effettiva probità aziendale. Con le contestazioni dei funzionari, potrebbe «saltare» il Durc ex post, con effetti a catena non solo sugli esoneri contributivi ex lege 190/2014 e 208/2015 eventualmente fruiti, ma anche su ogni altra forma di beneficio contributivo e normativo goduto in azienda.

Un’ecatombe totale da cui, chi già non ha trasformato i suoi ex co.co.co. e partita Iva, può uscire solo provvedendo a sanare i passati rapporti di lavoro con la procedura di stabilizzazione prevista dal decreto legislativo n. 81/2015. Con una conciliazione presso una sede protetta e l’impiego per almeno un anno del lavoratore, potrà seguirà l’estinzione di ogni illecito per l’azienda.

Per tutti gli altri casi non «ufficialmente» regolarizzati, la caccia pare ormai aperta. Addirittura, per chi è emerso spontaneamente nel corso del 2015 (molte aziende, spesso con decine e decine di posizioni «sistemate» e fruenti l’agevolazione), si può oggi dire che si sia trattato di una pericolosa forma di autodenuncia, che potrà rendere senz’altro «facile» la vita e l’accertamento degli ispettori.

di Mauro Parisi

[ItaliaOggi n. 99 del 26.04.2016]