Ogni volta che il datore di lavoro versa direttamente nelle mani del dipendente anche pochi euro, rischia una sanzione amministrativa fino a cinquemila euro. Infatti, per la Cassazione ogni dazione di danaro giustifica la prevista sanzione pecuniaria, con un conto complessivo che facilmente potrà crescere a dismisura. E non importa che i compensi cash siano denunciati e registrati in busta paga o siano in nero.

Una soluzione di estrema severità, quella ora stabilita dall’Ordinanza n. 6633/2026 della Suprema Corte, in riferimento al precetto per cui, dal 1° luglio 2018, datori di lavoro e committenti sono tenuti a corrispondere ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, con mezzi tracciati attraverso una banca o un ufficio postale (art. 1, commi 910ss, legge n. 205/2017).

In caso di violazione della disposizione di legge, al datore di lavoro o committente che viola l’obbligo corresponsione tracciata si applica una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro.

Alla luce della già non indifferente misura punitiva, viene adesso stabilito dalla Cassazione il principio per cui, la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 1, comma 913, della Legge n. 205/2017 «è applicata per ciascuna dazione economica che non rispetti le modalità di erogazione della retribuzione» come descritte nella norma.

Un’impostazione che supera anche la stessa prassi amministrativa dell’Ispettorato nazionale del lavoro, il quale finora indicava ai suoi ispettori (cfr. Nota Inl, n. 5828 del 4.07.2018) come la formulazione del precetto lasciasse intendere che il regime sanzionatorio andasse riferito alla totalità dei lavoratori in forza presso l’azienda. Per cui l’applicazione della sanzione prescindeva dal numero di dipendenti coinvolti, mentre veniva piuttosto irrogata in riferimento a ogni periodo di paga (quindi, in linea di massima, con una sanzione amministrativa per ogni mese di retribuzione).

Per intendere appieno le conseguenze dell’interpretazione offerta dalla S.C., basti pensare al caso di una ditta individuale, la quale, sebbene in regola con la denuncia di tutti gli importi da versare ai propri quattro dipendenti, per sei mesi avesse deciso di corrispondere anche solo parte degli emolumenti in forma liquida. Una volta scoperto il fatto, gli ispettori degli Istituti di lavoro e previdenza, secondo la tradizionale interpretazione di prassi, avrebbero ammesso l’azienda a pagare in misura ridotta (€ 1666,67, ai sensi dell’articolo 16, legge n. 689/1981) una sanzione complessiva di euro 10.000,02 (1666,67 x 6 mesi).

Alla luce dell’Ordinanza n. 6633/2026, però, tale reazione oggi diventa pari a € 40.000,08 (1666,67 x 4 lavoratori x 6 mesi).

Una punizione che appare eccessiva alla luce della giurisprudenza della stessa Corte di Giustizia dell’Unione Europea (cfr. sentenza 04.10.2018, n. 384/17) e del vincolante principio di proporzionalità della pena inflitta rispetto alla natura del reato.

di Mauro Parisi

[ItaliaOggi n. 93 del 21/04/2026]