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Quando assumere insieme diventa realtà.

Tutti salvati dalla “rete”.
Pare una trovata pubblicitaria e, invece, è l’effetto –reale e sorprendente- di una serissima e super innovativa disciplina scivolata nelle legge estiva (la 99/2013) che ha convertito il decreto del Fare.
Hai bisogno immediato di manodopera, ma non hai danari a sufficienza? Ci pensa la “rete”.
Hai voglia di lanciare una sfida di mercato, ma non sai come andrà a finire e se “reggerai” i necessari costi del lavoro? La “rete” provvede ad ammortizzare i tuoi rischi.

Di quale “rete” prodigiosa stiamo parlando?
Ma di quella del contratto di rete di imprese, ovviamente.
Introdotto e disciplinato, come molti sanno, dalla legge 33 del 2009, di conversione del decreto-legge 5/2009, il contratto di rete nasce dall’accordo con cui più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità di essere innovativi e competitivi sul mercato.
Tra imprese che si “piacciono”, insomma, può essere definito un programma comune di intervento e di collaborazione in forme e ambiti predeterminati. Nell’esercizio dell’impresa, nello scambio di informazioni, in prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnologica, eccetera.
Nel tempo il contratto ha conosciuto interessanti “aggiustamenti” che ne hanno aumentato sempre più l’appeal presso gli operatori più “avanzati”.
Ma è dal 22 agosto di quest’anno che il contratto di rete assesta il suo colpo più spettacolare. Infatti, con la legge di conversione del decreto legge 76/2013, viene introdotto un comma 4bis all’art. 30, D.Lgs 276/2003, che tratta del “distacco”.
E cosa ti prevede questo funambolico (non è solo un’iperbole, ma, tenuto conto della nostra storia del diritto del lavoro, la realtà dei fatti) comma 4bis?
Che nel caso in cui il distacco avvenga tra aziende che hanno sottoscritto un contratto di rete, l’interesse della parte distaccante (il vero “punto debole” del distacco) sorge “automaticamente”. Come dire che, in presenza di un previdente contratto di rete tra imprese, qualunque problema di “prestito” di collaboratori tra i datori di lavoro che vi aderiscono non conosce più timore alcuno. Insomma, stop alla contestazione (penalmente rilevante) di somministrazioni, distacchi e appalti illeciti. Un risultato mirabolante, non vi è dubbio.
Ma in effetti il contratto di rete può offrire ancora di più. Vediamo.
Sempre il predetto comma 4bis stabilisce che per le imprese in rete è ammessa “la codatorialità dei dipendenti ingaggiati con regole stabilite attraverso il contratto di rete stesso”.
Assunzioni congiunte, quindi?
A quali condizioni? Chi pone in essere gli adempimenti? Come si gestiscono i lavoratori assunti in forma congiunta?
Nessun imbarazzo quanto a riferimenti e fonti del diritto. Come, chi, eccetera, lo decide direttamente –lo si è detto- il regolamento del contratto di rete che le parti si saranno volute dare. In particolare, le parti dovranno decidere in quale modo “ripartirsi” e gestire i lavoratori.
Nessuna solidarietà è prevista tra le parti stesse: ognuna pagherà la sua parte e basta.
In definitiva, in questi tempi di crisi, uno dei più begli incentivi all’assunzione. Per le aziende, in quanto si ripartiscono costi spesso non giustificati dall’impiego e dal beneficio reale. Per i lavoratori, poiché il più ampio “fronte” datoriale dovrebbe garantire costanti e non declinanti opportunità di lavoro.
Sullo stesso solco delle predette assunzioni in forza di contratti di rete, va osservato che il legislatore d’urgenza (introducendo i commi 3bis-quinquies all’art. 31, D.Lgs 276/2003), a partire dal giugno scorso, aveva già pensato alla possibilità di ammettere imprese agricole collegate all’assunzione congiunta di personale. Sia nel caso di appartenenza allo stesso proprietario; sia nel
caso di rapporti di rapporti di parentela o affinità tra proprietari; sia, infine, nell’ipotesi in cui si sia posto in essere un contratto di rete, in cui, tuttavia, almeno il 50% delle imprese siano agricole.
L’assunzione congiunta in agricoltura (per cui è prevista solidarietà tra imprese per le obbligazioni contrattuali, previdenziali e di legge), tuttavia, non risulta immediatamente operativa, dovendosi attendere un decreto del Ministero del lavoro.
Sia come sia, viste le soluzioni offerte oggi dalla “rete”, almeno nel mondo delle idee il futuro del lavoro è già tra noi…

di Mauro Parisi

[The World of Il Consulente n. 51/2013]