La decisione della Corte di appello di Bologna sulla mancata corresponsione di contributi

Niente sanzioni se sbaglia l’Inps

No alla multa se il tardivo versamento dipende dall’Istituto

Niente sanzioni civili e interessi all’Inps, se l’omesso o tardivo versamento di contributi è dipeso, in tutto o in parte, dalla condotta dell’Istituto a cui si è adeguata l’azienda.

Con la sentenza della Corte d’appello di Bologna del 17.10.2025, n. 474, viene superato uno dei più inscalfibili presidi in materia di rapporti contributivi, per cui, nei casi di mancata corresponsione dei contributi, le maggiorazioni di legge sono sempre dovute. A prescindere dall’esistenza o meno di una colpa riferibile al contribuente.

La giurisprudenza sull’automatismo delle sanzioni

Per l’art. 116, c. 8 della legge n. 388/2000, le sanzioni civili sono dovute fino alla misura massima del 60% nei casi più consueti di cosiddetta «evasione». A tali sanzioni, una volta raggiunto il tetto massimo, si aggiungono gli ulteriori interessi previsti dal successivo comma 9. Non è infrequente, dunque, che nei casi più risalenti di omissioni contributive, gli importi dovuti in origine, di fatto raddoppino.

Nel senso dell’«automatismo» delle conseguenze risarcitorie per gli irregolari versamenti, si è in effetti sempre espressa la Cassazione. Per esempio, nel corso di quest’anno, con l’ordinanza n. 17714/2025, la Suprema corte ha ribadito che l’obbligo di versare le somme aggiuntive «costituisce una conseguenza automatica dell’inadempimento o del ritardo, che rafforza l’obbligazione contributiva, predeterminando, con presunzione iuris et de iure, il danno arrecato all’ente previdenziale».

Il caso specifico e la decisione della Corte d’appello

Nella vicenda considerata dalla Corte d’appello bolognese, gli ispettori avevano disconosciuto il rapporto di lavoro dipendente con una società dell’ex-amministratore della stessa, con richiesta di contribuzione alla Gestione commercianti. La Società vi si era adeguata senza ritardo, promuovendo però azioni giudiziarie, affinché venisse riconosciuta la genuinità del rapporto di lavoro subordinato. Il giudice del lavoro le aveva infine dato ragione, ritenendo la correttezza del rapporto originario.

Battuta in giudizio, l’Inps, ricostruiva la posizione del lavoratore, a questo punto richiedendo alla società contributi che riteneva mancanti alla Fondo dei dipendenti, oltre alle maggiorazioni ex lege 388/2000.

Il principio del concorso di colpa del creditore

Su sanzioni civili e interessi, però, all’Istituto veniva dato torto. In particolare, la Corte d’appello, seppure riconoscendo la consolidata posizione della giurisprudenza, riteneva correttamente prevalente, nel caso, il generale principio relativo al concorso del fatto colposo del creditore (art. 1227, cod.civ.). Infatti, solo se la causalità dell’omesso gettito contributivo risulta riferibile -per quanto non dolosamente- al contribuente, si legittima l’accessorio del gettito contributivo e il rafforzamento della relativa obbligazione. Diversamente, avendo nel caso il contribuente seguito le indicazioni degli ispettori dell’Inps, il danno non poteva che essere escluso ai sensi dell’art. 1227 cod.civ., che impone la valutazione d’ufficio del concorso di colpa del creditore nella sua causazione (cfr. Cassazione, sentenza n. 7965/2023).

di Mauro Parisi

[ItaliaOggi n. 272 del 18.11.2025]