Il Tar del FVG ridimensiona l’interpretazione Inl sul nuovo potere attribuito agli ispettori

Illegittimi gli ordini di adeguamento sui rapporti di lavoro

Stop dai giudici amministrativi ai provvedimenti degli ispettori che ordinano alle aziende di modificare i contratti di lavoro e di applicare il Ccnl. Sotto la lente del Tar del Friuli Venezia Giulia è finito il nuovo istituto della disposizione, art. 14, dlgs n. 124/2004, il cui recente restyling da parte dal decreto per la semplificazione digitale, dl n. 76/2020, ha consegnato ai funzionari un formidabile strumento di conformazione. Il Tar, con la sentenza n. 115/2021, tuttavia, ha stabilito non essere corrette le troppo ampie facoltà che, al di là della già notevole previsione della legge, l’amministrazione ha inteso garantirsi. In particolare, non trova fondamento nella legge la pretesa di «adeguare» i rapporti di lavoro tra le parti.

Il nuovo potere di disposizione degli ispettori dell’Inl è entrato in vigore il 15 settembre 2020 e prevede la possibilità che gli organi di vigilanza ordinino ai datori di lavoro di correggere le proprie condotte in tutti i casi in cui le irregolarità rilevate in materia di lavoro e legislazione sociale non siano già soggette a sanzioni penali o amministrative. Come dire che, se esiste un precetto di legge per la cui violazione il legislatore non ha previsto una punizione, ci penseranno gli ispettori, con il loro ordine, a rimettere a posto le cose. Anche perché, per ogni mancata obbedienza, si dovrà corrispondere una sanzione amministrativa da 500 a 3mila.Fin dai primi interventi in materia, tuttavia, l’amministrazione aveva chiarito che gli ispettori avrebbero potuto utilizzare il nuovo strumento anche per richiedere un adeguamento «in caso di mancata o errata applicazione di obblighi … contrattuali» (si vedano la circolare Inl n. 5/2020 e la Nota Inl 15.12.2020, prot.n. 4539).

Oggi, tuttavia, a giudizio del Tar Friuli non può sussistere valida disposizione per mancato rispetto del Ccnl, in quanto la loro particolare natura negoziale avrebbe richiesto da parte del legislatore una loro esplicita considerazione anche nel contesto dell’art. 14, dlgs n. 124/2004 che risulta invece riferirsi alla sola legge. Per cui, per la sentenza n. 115/2021, se gli ispettori utilizzeranno la disposizione per sindacare l’esercizio del potere direttivo del datore di lavoro, come potrà invece naturalmente fare il lavoratore, tale atto sarà illegittimo e viziato da eccesso di potere.

di Mauro Parisi

[ItaliaOggi n. 160 del 09.07.2021]