La Gestione separata non molla gli iscritti alle casse di previdenza.
Inps2 rivendica i contributi ai professionisti.

Per ingegneri e architetti che svolgono doppio lavoro giungono ancora richieste di versamenti alla Gestione separata da parte dell’Inps. Anche se sono già iscritti a Inarcassa. Una vicenda che interessa anche altri professionisti nelle stesse condizioni di duplice impiego. Si registrano, infatti, numerosi (e nuovi) casi in cui l’Istituto, malgrado i chiarimenti di legge e le puntuali decisioni dei tribunali, continui di fatto a richiedere versamenti, ai sensi della legge 335/1995, anche a quei professionisti, iscritti ai rispettivi albi, che dividono le proprie giornate tra lavoro autonomo e dipendente. Si tratta, sovente, di ingegneri, impegnati part-time presso i loro studi, mentre continuano a insegnare matematica e altre materie tecniche alle scuole medie inferiori o superiori. O di architetti, che impiegati presso gli uffici tecnici di province e comuni, al termine dell’orario di lavoro, assolvono legittimamente gli incarichi che raccolgono privatamente.

La persistente pretesa dell’Inps di iscrivere professionisti alla propria Gestione separata ai sensi dell’articolo 2, comma 26, legge 335/1995, oggi più che mai, può trovare spazio solo per coloro che svolgono lavoro autonomo senza iscrizione a uno specifico albo professionale. O per quanti siano privi di una propria cassa di previdenza. Va d’altro canto osservato che, in materia, vige il noto principio di esclusività: l’iscrizione a una gestione previdenziale per una certa attività, esclude l’obbligo di contribuzione ad altra per la stessa attività. Data la predetta interpretazione autentica del 2011, superato oramai qualunque ragionamento su obblighi di doppia iscrizione e imposizione, non vi è dubbio che Inarcassa (come ogni altra cassa di previdenza professionale) e Gestione separata dell’Inps, non possano che apparire come fondi pensionistici alternativi. Malgrado ciò, a quanto pare, l’Inps continua a intimare ai professionisti di effettuare i versamenti alla propria Gestione separata, almeno per quella parte di contribuzione (per esempio, soggettiva) non corrisposta ad alcuno. Eppure sono stati molti i tribunali, a cui, da nord a sud, sono dovuti ricorrere ingegneri e architetti. Da Nicosia (sentenza 16.4.2013) e Napoli (sent. 7.11.2013) in su, i giudici sono venuti a indicare chiaramente come, non solo debba ritenersi sussistere un chiaro principio di interpretazione autentica, cioè, per legge, in ordine all’esclusività dell’obbligo di cassa; ma che il medesimo principio deve intendersi di evidente efficacia retroattiva. Del resto, come ha affermato chiaramente il tribunale di Milano (cfr. giudice lavoro, sent. 19.2.2014), i casi di iscrizione alla Gestione separata dell’Inps costituiscono un elencazione tassativa e non estensibile, che riguarda coloro che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all’iscrizione ad appositi albi professionali. Inoltre, per coloro che svolgono attività non soggette al versamento contributivo agli enti di previdenza professionale. Lo stesso giudice del lavoro milanese afferma, quanto al «corposo» problema del contributo soggettivo non versato, che è la legge a prevedere l’obbligo di unica iscrizione senza distinguere tra categorie di contributi. Quindi con assoggettamento complessivo alla disciplina prevista per la gestione in cui è obbligatoria l’iscrizione.

di Mauro Parisi

[ItaliaOggi n. 213 del 09.09.2014]