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La sentenza n. 1490/2019 costituisce un motivo di coraggiosa e inconsueta riflessione sul Durc e il suo senso giuridico, capace di offrire inaspettati spunti di “garanzia” ai datori di lavoro

 

“Quante volte capita alle imprese di piegarsi al pagamento di contributi che poi risultano non dovuti, solo per ottenere quel benedetto documento”?
Non si tratta della protesta dell’esasperato titolare di un’attività aziendale, ma di un inciso estrapolato dalla pronuncia del Giudice del lavoro di Roma del 14 febbraio 2019, n. 1490.
Mentre la partita dei recuperi di agevolazioni contributive è attualmente – e non di rado, drammaticamente – in atto nei confronti di molte aziende, tale sentenza pare avere riacceso le speranze di quanti intendono difendersi dalle pretese degli Istituti di previdenza, legate alla concessione del Durc.
Quella romana, emerge indubbiamente come una decisione inconsueta sotto svariati profili. Innanzitutto, per il meritorio desiderio e deciso coraggio di affrontare in modo ampio, sistematico e approfondito un tema molto delicato – da un punto di vista giuridico e dell’odierna sensibilità sociale -, quale è quello dei rapporti che corrono tra regolarità contributiva sostanziale, possesso del Durc ed effetti del medesimo possesso. Ma anche per la dimostrata capacità di orientarsi in un mondo labirintico e complesso, rinvenendo ragionevoli soluzioni – una volta tanto – di garanzia per il contribuente.
Da qualche tempo, come noto agli attenti operatori del lavoro, il tema della regolarità contributiva dell’azienda si è arricchito di nuovi “contenuti” e pericoli per i datori di lavoro che hanno inteso godere dei benefici che, negli anni, sono stati concessi dalla legge.
Ciò è accaduto, in via principale, partendo da una interpretazione ampia della previsione dell’art. 1, co. 1175, L. n. 296/2006 (“i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali”) – quella professata negli accertamenti ispettivi e d’ufficio dall’Inps e non solo, per intendersi -, che ha inteso sottomettere il godimento di agevolazioni ed esoneri a un triplice requisito di regolarità. Vale a dire: il possesso del Durc, il rispetto delle condizioni di lavoro e l’adeguamento alla contrattazione collettiva.

In questa prospettiva, neppure possedere il Durc offre garanzie certe di regolarità. Non solo, infatti, la scoperta di “infrazioni” – formali o sostanziali -, può mettere a repentaglio quanto goduto in forza della già ottenuta certificazione ma, addirittura, ciò può avvenire con perversi effetti retroattivi. Come dire che se godo oggi di un’agevolazione in costanza di Durc formale, un ritenuto (attenzione: solo ritenuto) accertamento, magari tra anni, di situazioni di non perfetta regolarità aziendale, potrebbe ricondurre il contribuente a una condizione equipollente a quella di una (passata) inesistenza sostanziale del Durc: tamquam non esset, insomma.

Manco a dire che si tratta di potenzialità “tragiche” che non possono non lasciare molto inquiete le aziende. Ma anche dal punto di vista meramente giuridico, una tale lettura “dinamica” della certificazione di regolarità contributiva non risulta appagante e, intuitivamente, in linea con l’ordinamento.
Questa “percezione” viene ora confortata e ben suffragata dal Giudice del lavoro di Roma.
Il caso sottopostogli e oggetto della qui considerata sentenza, risultava molto complesso (richiedendo al lettore interessato un’attenta lettura diretta della sentenza) ma, in linea di estrema sintesi, può dirsi che esso concerne la vicenda di una Società che si è trovata estromessa da una gara di appalto per non avere ottenuto il prezioso Durc.
Ciò avveniva, tuttavia, come appurava il Giudice, non per sostanziale difetto dei versamenti contributivi dovuti, quanto per errori di imputazione tra denunce e importi (“In pratica, la condizione DURC-negativa verificatasi tra il 31/8/2017 ed il 4/1/2018 trae esclusiva ragione utile dagli “squadramenti” verificatisi a gennaio su Pomezia, e da marzo a giugno su Tuscolano”). Le conseguenze degli “squadramenti” tra quanto denunciato e quanto risultante all’Istituto (“Sebbene l’Inps non contesti specificamente che si trattasse solo di una questione di inserimento di codici fiscali”), scostamenti a cui la stessa Società non riesce – non meno dell’Inps – a venire a capo nei tempi ristretti concessile, determinano di fatto l’emissione di un Durc negativo e l’esclusione da una gara di appalto.
Trattandosi di appalti pubblici, era già era stato adito d’urgenza il Tribunale amministrativo, il quale non poteva che valutare anche del Durc (nel caso, affermando la legittimità di quello negativo emesso dall’Inps).

Tuttavia, il Giudice del lavoro di Roma rimarca la giurisdizione del giudice ordinario in riferimento a istanze volte all’annullamento del Durc (non escludendo, tuttavia, che ai fini delle valutazioni sulle gare, il TAR ne possa conoscere incidentalmente).

ANNULLAMENTO DURC: GIURISDIZIONE AL GIUDICE DEL LAVORO

“Le domande di annullamento dei DURC negativi appaiono anch’esse, peraltro, appartenere alla giurisdizione ordinaria perché, come già osservato in sede di reclamo cautelare, la legittimità del DURC negativo appartiene di per sé al rapporto previdenziale, mentre il giudice amministrativo ne conosce solo incidentalmente e senza efficacia di giudicato nei rapporti interni nell’ambito della giurisdizione per materia del quale è investito nell’ambito delle controversie in materia di appalti soggetti a procedure di evidenza pubblica (Cass. S.U. n. 8117/2017).”

Risolta la questione della propria capacità a decidere, il Giudice del lavoro romano passa ad analizzare quale sia lo stato dell’arte della materia del Durc, rinvenendone un quadro di perplessa coerenza e limitata previsione positiva. Un “sistema”, quello attuale relativo al regime del Durc, che fa ritenere illogica la circostanza per cui, se anche una “denuncia” fosse stata “apertamente erronea, nel senso che dal suo esame l’Inps avesse ritenuto possibile verificare che il contributo dovuto era superiore a quello dichiarato, non per questo l’Inps avrebbe potuto rifiutare il DURC, ma avrebbe dovuto emettere un verbale di accertamento o una nota di rettifica che avrebbero potuto essere impugnati in sede amministrativa o giurisdizionale con effetto impeditivo del mancato rilascio del DURC”.

In definitiva, per la sentenza in commento, non è possibile emettere un Durc negativo d’acchito, ma occorre offrire al contribuente la possibilità di difendersi in termini e tempi ragionevoli.
Una diversa interpretazione del “sistema”, a parere del Giudice del lavoro di Roma, che con il pretesto della necessità che l’accertamento sia fatto “in tempo reale” consentisse all’Istituto di negare il rilascio sulla base di inadempienze solo presunte e accertate a prescindere dall’emissione di atti di accertamento suscettibili di tutela amministrativa e giurisdizionale, si porrebbe “in conclamato contrasto con la necessità inderogabile posta da Cost. 111. riguardo alla giustiziabilità delle situazioni giuridiche soggettive”.
Un principio di impatto fondamentale. Che sott’intende il divieto di discovery improvvise al momento della richiesta del Durc.

VIETATO NEGARE IL DURC PER PRETESE NON GIÀ COMUNICATE

“Anche per necessità costituzionale… l’Inps può rilevare in sede di procedura DURC solo inadempienze che abbia già formalmente accertato e comunicato, senza che il contribuente abbia a ciò tempestivamente reagito con i prescritti rimedi amministrativi e giurisdizionali. Una diversa interpretazione del sistema integrerebbe invero un chiaro aggiramento del principio, espresso dalla disposizione in questione, che il DURC non può essere negato nemmeno per una inadempienza contributiva sostanziale, se questa è controversa in sede di contenzioso amministrativo o giudiziario; cosa che implica che al contribuente dev’essere stata data la possibilità di contestarla.”

A giudizio del Tribunale del lavoro di Roma, il nostro ordinamento appare più bilanciato di quanto non appaia a prima vista. Esso persegue finalità di bilanciamento tra la necessità di accertamento immediato della situazione contributiva dell’impresa e l’esigenza che il contribuente non si veda negare il Durc per inadempienze inesistenti.

RAGIONEVOLEZZA E RAZIONALITÀ ANCHE PER IL DURC

“Anche alla luce di tale ricostruzione complessiva del sistema, negare il DURC solo perché il contribuente non è stato in grado in 15 giorni di mettere capo ad una incongruenza intrinseca di qualche denuncia contributiva, oltre ad apparire illegittimo per mancanza di fondamento normativo (e le circolari non sono fonti di diritto oggettivo: Cass. 15482/2018, 10595/2016) appare anche contraddittorio ed irriconducibile a qualunque riconoscibile canone di razionalità/ragionevolezza.”

Sulla base delle innovative prospettazioni della sentenza n. 1490/2019, anche accedere a una lettura più testuale e “formalistica” dell’art. 1, co. 1175, cit. risulta più facile e bilanciato. E molto giustificato che, in presenza del (solo) Durc – che va quindi concesso salvo evasioni materiali, già accertate e contestate -, agevolazioni ed esoneri siano comunque sempre concessi.

di Mauro Parisi

[Sintesi n. 3/2019]