Regolarità contributiva e formale per le agevolazioni Inps

Basta un ritardo nelle denunce mensili all’Inps, o in altri adempimenti formali, per essere ritenuti irregolari ai fini del Durc e perdere ogni agevolazione e beneficio contributivo. E non importa che i contributi siano già stati versati tutti tempestivamente dall’azienda. Si tratta di una drastica imposizione che, sebbene non risulti attualmente prevista dalla legge e dai regolamenti in materia, viene ora inaspettatamente stabilita in via interpretativa dalla Cassazione con l’Ordinanza n. 21362 del 23.06.2026. Aumentano così per i datori di lavoro i rischi di recuperi contributivi e di perdita dei requisiti previdenziali negli appalti.

Per la Suprema Corte, il mancato o tardivo invio dell’Uniemens non costituirebbe, infatti, una semplice irregolarità formale (tale da non toccare il rispetto della regolarità contributiva sostanziale, come pure in passato affermato, in senso opposto, dalla stessa Corte: cfr. sentenza n. 5825/2021), bensì una vera e propria carenza sostanziale. Infatti si è ritenuto che gli adempimenti non conformi alle previsioni impedirebbero il controllo, «con celerità ed efficacia», dell’effettiva regolarità contributiva da parte dell’Inps (o dell’Inail).

Per cui diventa ora sufficiente un’omissione di adempimenti formali per escludere la possibilità di ottenere il Durc e il diritto di godere di sgravi. A giudizio della S.C. per il godimento di esoneri contributivi è necessario il mantenimento di una complessiva condotta «virtuosa» da parte del contribuente, costituendo la regolarità formale solo un «sottoinsieme di quello più ampio di regolarità contributiva».

Il caso considerato dalla Cassazione riguardava la vicenda di un datore di lavoro che aveva assunto dei dipendenti, godendo di agevolazioni. In seguito, sebbene avesse sempre versato in modo esatto e nei termini la contribuzione dovuta, aveva dovuto subire incolpevolmente l’infedele condotta di un proprio dipendente, che non aveva trasmesso all’Istituto gli Uniemens aziendali, a cui era addetto.

L’Inps, rilevando l’omissione, aveva quindi preteso il versamento della contribuzione per l’impiego del personale neo-assunto. Il datore di lavoro aveva però resistito, riuscendo ad avere ragione, sia in primo, sia in secondo grado. La Corte d’Appello di Milano, rifacendosi a precedenti della Cassazione, aveva rilevato come l’unico presupposto realmente sotteso all’accertamento della «regolarità contributiva» era l’adempimento delle obbligazioni concernenti contributi e premi (esatte, nel caso), mentre la presenza di un inadempimento non era d’ostacolo al rilascio del Durc, non essendo requisito stabilito dalle fonti primarie e secondarie. In effetti, mentre in passato la regolarità formale era prevista ai fini Durc dal dm 24.10.2007 del Ministero del lavoro, il regolamento attualmente vigente (DM 30.01.2015) non la prevede più.

L’orientamento odierno introduce in definitiva una condizione non tipizzata, ponendo a rischio le aziende anche in casi di omissioni incolpevoli e prive di effettivo disvalore e danno contributivo.

di Mauro Parisi

[ItaliaOggi n. 152 del 30.06.2026]