L’errore materiale nei versamenti di contribuzione all’Inps, o le non corrette, oppure tardive, denunce telematiche all’Istituto, non determinano alcuna decadenza di diritti o irregolarità contributiva, ma, al più, solo l’esigenza di fare luogo alle dovute regolarizzazioni.

Contrariamente alle interpretazioni formalistiche proposte solitamente dall’Inps, la Suprema Corte, con sentenza 21.01.2025, n. 1406, conferma che non si determina perdita di diritti nei confronti degli enti di previdenza, nei casi in cui siano ravvisabili solo meri errori di fatto del contribuente. Per cui, per la Cassazione, operate le dovute sistemazioni e sanatorie, non si avranno ulteriori conseguenze.

La pronuncia segna un importante punto di svolta e il riconoscimento di una prospettiva di garanzia sostanziale per aziende e cittadini rispetto alle ordinarie prassi dell’Istituto. Le quali appaiono improntate a offrire quotidianamente soluzioni sfavorevoli per quanti si trovano a commettere anche semplici sviste rispetto a comunicazioni, denunce, versamenti o, comunque, in riferimento ai complessi adempimenti attualmente previsti.

Nella causa risolta dalla S.C. a favore del datore di lavoro, l’Inps aveva giudicato che un’azienda, che in un momento di crisi aveva richiesto per i propri dipendenti i benefici della cassa integrazione, fosse decaduta dai propri diritti, avendo in effetti compensato (come previsto, entro sei mesi) propri crediti verso l’Istituto -conguagliando quanto anticipatamente corrisposto ai lavoratori-, ma in misura errata. Un caso che si verifica, per esempio, quanto viene corrisposta una differenza contributiva inferiore a quella dovuta, ma compensando in misura superiore a quanto previsto.

Per la Suprema corte, tuttavia, la perdita del diritto è impedita quando il conguaglio viene effettuato comunque entro il giorno 16 del mese successivo alla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del semestre decorrente dal termine di durata della concessione della Cig o, se successivo, dalla data della concessione.

Per la sentenza n. 1406/2025, «la decadenza non opera quand’anche il conguaglio sia effettuato dal datore nel termine sopra indicato ma in misura erronea». Per cui, l’erroneità del conguaglio incide solo sul debito contributivo, ove l’adempimento sia solo parziale (art. 1181 cod.civ.).

Di ancora maggiore interesse, per le ampie implicazioni che ne conseguono, al di là della fattispecie, è la precisazione della Cassazione per cui «ancor meno, una volta effettuato il conguaglio nel termine di cui sopra, la decadenza può sussistere per il fatto che, in modo errato o in ritardo, siano state comunicate all’Inps le denunce telematiche mensili» previste dall’art. 44, c.9, dl n. 269/2003 (c.d. flussi Uniemens).

In definitiva, in caso di errore materiale su versamenti e adempimenti, non può sussistere perdita di diritti che non sia espressamente prevista per legge (cfr. anche Cass., sent.n. 5825/2021), potendosi altrimenti sanare ogni diversa situazione di irregolarità.

di Mauro Parisi

[ItaliaOggi n. 108 del 09.05.2025]