I rischi per le aziende a seguito dell’entrata in vigore il 6 febbraio scorso del dlgs 8/2016
Con la depenalizzazione sanzioni fino a 50 mila euro

Arriva la depenalizzazione in materia di appalti illeciti, ma per le aziende, forse, c’è poco di cui rallegrarsi. Infatti, ciò non significherà meno «punizioni». Anzi. Dal 6 febbraio gli ispettori del lavoro sono in agguato per contestare «in proprio» anche gli (ex) reati commessi nel passato e non ancora prescritti. Per gli illeciti aumentano anche le sanzioni, ora tra gli 5.000 e gli 50.000. A partire dal 6 febbraio il dlgs n. 8/2016 ha reso illeciti amministrativi molte fattispecie di reato di natura contravvenzionale, punite per lo più con la sola ammenda (ossia la minore pena pecuniaria). Tra di essi vi sono anche i reati previsti dall’art. 18, dlgs 276/2003, quelli attinenti la somministrazione illecita di manodopera, come pure il distacco di personale e i pseudo appalti di servizi labour intensive. Insomma, il classico caso della cooperativa di lavoro che, fingendo di appaltare un servizio, in realtà «impresta» personale. Sul punto nei giorni scorsi si è espressa la Corte di cassazione, con la sent. 10484/2016, ribadendo, come anche lo stesso ministero del lavoro con la circolare n. 6/2016, che fornire manodopera da parte di soggetti non autorizzati (cioè, non agenzie per il lavoro), continua ad essere vietato dall’ordinamento.

Ciò che oggi cambia, sono le sanzioni, non più penali, dunque, e naturalmente, per così dire, l’approccio repressivo. Che peggiora senz’altro. Va detto che fino a oggi tutto il meccanismo punitivo era basato, in linea di massima, sulla difficile sincronia tra l’azione degli ispettori del Ministero del lavoro e quella delle procure della repubblica. Soprattutto a causa del fatto che le contestazioni in materia di somministrazione di lavoro era poco «trattata degli uffici giudiziari» (dati i sovente notevoli carichi di lavoro che li faceva propendere per fattispecie di ben altra gravità penale e di ritenuto maggiore disvalore sociale), gli stessi uffici del lavoro sono apparsi non di rado in difficoltà nel reprimere situazioni, talvolta, dubbie.

A disincentivare un’eccessiva attenzione su tali divieti si aggiungeva la circostanza di un sistema repressivo che, quantunque penalistico nominalmente, in realtà si era negli anni già sostanzialmente depenalizzato. Senz’altro in forme di maggiore favore rispetto alle quelle oggi previste dal dlgs 8/2016. Infatti, grazie alla possibilità di regolarizzare il reato, estinguendolo, con il pagamento di una somma in via amministrativa (ex dlgs 758/1994), bastavano spesso pochissimi euro per mettere le cose a posto. Per esempio, nel caso di somministrazione illecita di un lavoratore per dieci giorni, erano sufficienti 125 (ossia un quarto dell’ammenda giornaliera, 50, come previsto per legge) a definire il reato. Oggi, ex art. 1, comma 6, dlgs 8/2016, la stessa somma in via amministrativa «non può, in ogni caso, essere inferiore a 5.000». In definitiva, chi non ha sanato entro il 6 febbraio, si trova ora in questa esatta condizione. Così oggi, tolte di mezzo per legge le Procure e chiamate in causa le direzioni territoriali del ministero del lavoro (e presto le sedi territoriali del nuovo Ispettorato nazionale del lavoro), c’è da aspettarsi che la gestione in proprio, con contestazioni da parte degli ispettori e azioni di recupero pecuniario per mezzo delle ingiunzioni degli uffici, creerà, rispetto al passato, una ben diversa pressione e conseguente contenzioso. Del resto, che quello della contestazione di appalti e distacchi illeciti rischi di diventare un leitmotiv ispettivo della seconda parte del 2016, sembra una non difficile previsione, dato che il dlgs 8/2016 ha previsto l’obbligo per le procure della repubblica di trasmettere entro 90 giorni alle direzione del ministero del lavoro i fascicoli in loro possesso. Gli ispettori saranno poi chiamati per legge alle contestazioni nei successivi 90 giorni. Come a dire che, se tutto «fila liscio» (cioè nei tempi di legge), entro agosto, alle aziende di cui sono stati rilevati reati gli anni scorsi, dovrebbe essere richiesto il pagamento delle nuove sanzioni amministrative.

 

di Mauro Parisi

[ItaliaOggi n. 75 del 29.03.2016]