I content creator e influencer sono equiparabili in tutto ad attori di teatro, cinema e tv, e per essi si è tenuti a versare contributi al relativo Fondo dello spettacolo dell’Inps. È questo il principio affermato dalla sentenza n. 595 del 24 aprile 2026 del Tribunale di Milano, sezione lavoro, in riferimento a una vicenda in cui alcuni creator avevano affiancato la propria immagine (endorsement) a quella di prodotti commerciali nel corso di video personali caricati sulla rete. Per il Tribunale di Milano, qualunque accostamento dell’influencer con il prodotto (brand), anche solo indiretto e ambientale, dà sempre origine a un filmato pubblicitario (spot), che di per sé costituirebbe «spettacolo». Una decisione innovativa e destinata a cambiare il modo di considerare le apparizioni sui social di vlogger, tiktoker, gamer, youtuber, streamer, podcaster, uploader, eccetera. La pronuncia reinterpreta in senso estensivo le previsioni della specifica legge sui lavoratori dello spettacolo, il dlgs CPS n. 708/1947, in materia di previdenza e assistenza, in cui i content creator non risultano ancor’oggi annoverati. Tale norma indica con precisione espressa (cfr. art. 3) ogni tipologia di attività dello spettacolo per cui in passato erano previsti i versamenti obbligatori all’ente previdenziale di categoria (Enpals, ora soppresso), mentre attualmente la contribuzione è destinata al Fondo di previdenza dei lavoratori dello spettacolo (FPLS) dell’Inps.

La sentenza risulta travalicare anche le indicazioni fornite di recente dallo stesso Inps, con la circolare del 19.02.2025, n. 44, che prevede che l’attività dei content creator, possa essere eventualmente qualificata, a seconda del caso del tipo di «esposizione» dell’influencer, come di spettacolo (con contribuzione al suddetto FPLS), di carattere commerciale (con versamento di contributi alla Gestione commercianti, legge n. 662/1996) o di lavoro autonomo (con contributi alla Gestione separata, legge n. 335/1995).

Finora, tuttavia, è sempre stato ritenuto che i creator fossero soprattutto da inquadrare nel settore commerciale. Tanto che dal gennaio 2025 è stato per essi previsto uno specifico codice ATECO, 73.11.03 (dedicato appositamente agli influencer marketing, nell’ambito delle attività delle «agenzie pubblicitarie»). Un riconoscimento commerciale che ha coronato un percorso favorito altresì dall’associazione di categoria, ASSOINFLUENCER, affiliata alla rete nazionale di Confcommercio professioni. Anche l’AGCOM, con Delibera n. 7/24/CONS del 10.01.2024, ha equiparato gli influencer marketing a operatori commerciali, nella loro qualità di editori in proprio e fornitori di servizi di media audiovisivi, istituendo per essi uno specifico albo con Delibera 197/25/CONS.

La medesima qualifica di operatori del commercio in rete, e non di soggetti dello spettacolo, del resto, era stata fatta propria dal Consiglio dell’Unione europea (si vedano le conclusioni 14.05.2024) che, sottolineando la natura promozionale della loro attività, ne ha rilevato l’«intento commerciale» anche in collaborazione con «attori commerciali attraverso diversi modelli di business a scopo di lucro».

di Mauro Parisi

[ItaliaOggi n. 99 del 28.04.2026]