Per il giudice del lavoro di Napoli gli assistenti tecnici chiamati ad avviare al lavoro i beneficiari del Reddito di cittadinanza (Rdc) non hanno diritto al riconoscimento del rapporto di subordinazione con l’amministrazione.

I navigator, gli assistenti tecnici chiamati ad avviare al lavoro i beneficiari del Reddito di cittadinanza (Rdc), non hanno diritto al riconoscimento del rapporto di subordinazione con l’amministrazione. E’ quanto deciso con la sentenza n. 3506 del 15.05.2024 dal giudice del lavoro di Napoli a cui si erano rivolti ventidue navigator assunti dal 2019 come co.co.co. e impiegati in Campania in supporto ai servizi per l’impiego.

I compiti dei navigator

Per giungere alla sottoscrizione di patti per il lavoro con i percettori di Rdc e garantire il Piano straordinario di potenziamento delle politiche attive del lavoro, veniva disposta una selezione pubblica e il conferimento di incarichi di collaborazione gestiti e coordinati da Anpal Servizi Spa (oggi Sviluppo Lavoro Italia Spa), come previsto dall’art. 12, dl n. 4/2019. In tutta Italia veniva così avviati circa 3mila rapporti di lavoro parasubordinato con i cd. navigator.

Ai collaboratori specializzati nell’orientamento al lavoro erano consegnati da Anpal cellulari, tablet, account e link per accedere in autonomia alle piattaforme digitali necessarie per definire contatti e pratiche.

I navigator campani ricorrevano però al giudice del lavoro, ritenendo che le modalità effettive di impiego sarebbero state tutt’altro che indipendenti, dovendo i collaboratori seguire una precisa pianificazione delle attività, predefinita quanto a contenuti, modalità e tempi di lavorazione.

Per procedure e istruzioni operative l’amministrazione avrebbe fatto massiccio uso di email, whatsapp e videoconferenze, con sostanziale eterodirezione da parte di Anpal. Per cui si richiedeva la ricostruzione di anni di rapporti di lavoro dipendente e le maturate differenze retributive e contributive Inps, pure convenuto in causa.

Le motivazioni del tribunale di Napoli

La tesi sostenuta dai navigator non ha convinto il tribunale di Napoli per cui non sarebbe stato operato un controllo immediato dei collaboratori, rinvenendo nel descritto coordinamento «il naturale corollario della programmazione del lavoro», con previsioni di modalità operative valevoli per tutti.

Le indicazioni di Anpal, in definitiva, sono state ritenute compatibili con l’«alto impegno organizzativo … soprattutto per garantire adeguati livelli di efficienza e di trasparenza operativa». Peraltro la sentenza n. 3506/2024 nota come i ricorrenti abbiano sempre lavorato esclusivamente da remoto e in assenza di affiancamento fisico al personale dei centri per l’impiego.

Il tribunale di Napoli sottolinea, del resto, come le «prerogative del committente presentano margini di discrezionalità sensibilmente circoscritti dalle norme di legge», in virtù di cui sono state intraprese le collaborazioni.

I ricorrenti, oltre alla loro subordinazione, neppure sono riusciti a dimostrare che l’etero-organizzazione delle co.co.co. avrebbe dato comunque diritto a un trattamento retributivo da dipendente (art. 2, comma 1, dlgs 81/2015), attesa l’esistenza di un Accordo quadro del 2015 sottoscritto da Anpal con le OO.SS, alla luce di «particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore».

In definitiva, per la sentenza n. 3506/2024, quella dei navigator costituisce «una disciplina speciale ed eccezionale, peraltro a carattere temporaneo come comprovato dallo strumento legislativo utilizzato».

di Mauro Parisi

[ItaliaOggi n. 131 del 04.06.2024]