Sentenza del Tar Veneto sull’accesso alla cassa integrazione per contrazione dell’attività

In Cigo per lo stop al superbonus

Le ripetute modifiche normative come eventi imprevedibili

L’Inps è tenuta a concedere la Cigo (cassa integrazione guadagni ordinaria) per mancanza di lavoro in azienda a causa del calo di commesse e ordinativi, dovute a ripetute e ravvicinate modifiche normative. In particolare, non può essere imputato alle aziende il fatto di avere organizzato la propria attività lavorativa sulla base delle previgenti previsioni di legge. E’ quanto ritenuto a favore dei datori di lavoro dalla sentenza del 24.07.2026, n. 1648 del Tar Veneto. Quest’ultimo era chiamato a esprimersi in relazione alla crisi di un’azienda che aveva subito gli effetti negativi delle numerose novità, succedutesi nel tempo, della disciplina del cd. «superbonus» edilizio. A giudizio del tribunale amministrativo non è ammissibile che l’Inps pretenda dalle imprese – come avvenuto nel caso giudicato – che adeguino preventivamente la propria organizzazione del lavoro a presumibili evoluzioni normative dei benefici previsti dalla legge. Le modifiche di legge sono invece da considerarsi eventi imprevedibili e non imputabili, ai sensi dell’art. 11, dlgs 148/2015 e degli artt. 2 e 3, DM n. 95442/2016 del Ministero del lavoro. Tanto più se, come nella fattispecie considerata, in precedenza lo stesso Istituto aveva già concesso la Cassa integrazione per le stesse ragioni di contrazione dell’attività produttiva, a causa della minore estensione degli incentivi concessi per lavori di adeguamento edilizio, legati a reiterate modifiche della legge.

A partire dal 2020 (art. 119, dl n. 34/2020), anche con lo scopo di stimolare l’edilizia in crisi, erano stati introdotti meccanismi d’agevolazione generalizzata per interventi di ammodernamento di abitazioni e immobili, migliorandone l’efficienza energetica. In origine, era stata prevista una detrazione fiscale (il cd. superbonus, appunto) del 110% delle spese sostenute, con conclusione prevista delle agevolazioni alla fine di giugno 2022. Tuttavia, una serie di successivi e ondivaghi interventi normativi, avevano nel tempo reiterato la possibilità di fruire di benefici, anche con rideterminazione dei presupposti del beneficio e riduzione delle aliquote ammesse a detrazione (L. 178/2020, dl 59/2021, L. 234/2021, dl 50/2022, dl 176/2022, dl 11/2023, dl n. 104/2023).

Per fare fronte alle massicce richieste del mercato, molte aziende avevano provveduto ad assunzioni di personale, organizzando la propria attività d’impresa alla luce delle previsioni del tempo. Nella vicenda sottoposta al giudizio del Tar Veneto, anche la società ricorrente, operante nel settore degli impianti di riscaldamento e condizionamento di edifici, aveva fatto ricorso all’impiego di personale che, all’improvviso, a causa di scelte legislative che rendevano meno convenienti i lavori di efficientamento, si rivelava eccedente rispetto alle commesse. Tuttavia, malgrado l’eccezionalità dell’intervento straordinario del superbonus, la crisi aziendale conseguente a novità legislative, non poteva venire imputata al datore di lavoro, con legittimo ricorso alla Cigo.

[di Mauro Parisi]

[ItaliaOggi n. 176 del 28.07.2026]