In forza del principio di effettività, nel mirino degli ispettori anche i soggetti che ricoprono di fatto posizioni di garanzia
  • AI SENSI DELL’ART. 299, DEL T.U. SICUREZZA, ALLO SCOPO DI INDIVIDUARE RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SICUREZZA DEL LAVORO, NON SI BADA ALLA FORMALE INVESTITURA
  • AI FINI DEL SORGERE DELLA RESPONSABILITÀ, CONTA CHE SI PROVI LA POSIZIONE SOSTANZIALE DI GARANZIA ASSUNTA DA EFFETTIVI DATORI DI LAVORO, DIRIGENTI E PREPOSTI
  • ANCHE LA PIÙ RECENTE GIURISPRUDENZA DELLA CASSAZIONE CONFERMA LA VALENZA DEL CD. PRINCIPIO DI EFFETTIVITÀ IN CAPO A CHI SI ACCOLLA POTERI MATERIALI DI CONTROLLO
  • GLI ISPETTORI SONO CHIAMATI A VERIFICARE GLI EFFETTIVI RAPPORTI TRA I SOGGETTI SUI LUOGHI DI LAVORO, POTENDO CONTESTARE INFRAZIONI AI GARANTI SOSTANZIALI E SANZIONARLI

Nessuna azione ispettiva come quella di sicurezza sui luoghi di lavoro costituisce un controllo chiamato a verifiche sostanziali, piuttosto che formali.

La ragione evidente sta nel fatto che esso persegue un obiettivo di immediata prevenzione, al fine di permettere, sia in forma diretta -con azioni di prescrizione e disposizione da parte dei funzionari-, sia indiretta -attraverso una costante moral suasion degli operatori-, l’adeguamento ai precetti di legge e alle esigenze di protezione dai rischi concreti per i lavoratori.

In necessaria connessione al predetto obiettivo di salvaguardia, si pone altresì l’azione ispettiva di constatazione e contestazione degli illeciti già perpetrati.

Il soggetto che tradizionalmente rappresenta il principale e prevedibile obiettivo delle censure e dei provvedimenti degli ispettori, è il datore di lavoro. Tuttavia, va rammentato come risultino potenziali legittimati passivi dell’azione ispettiva -perciò “indagabili” e oggetto di eventuali sanzioni-, tutti coloro che rivestano una posizione di garanzia effettiva quanto alla salvaguardia del lavoratore e al rispetto delle disposizioni di legge.

Ciò vale, per esempio, per il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (cd. RSPP, che il T.U. Sicurezza definisce “persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi”). Ma ancor più concerne gli ulteriori soggetti che operano a favore e in connessione con il datore di lavoro, tanto più se agiscono in sua vece.

In tale senso, il Decreto Legislativo n. 81/2008 prevede una fondamentale disposizione di chiusura, che stabilisce come, lungi dal trovare ostacolo nelle “forme” esteriori dei rapporti giuridici (quelle che solitamente vengono formalizzate con incarichi e mandati), eventuali responsabilità sostanziali in materia di sicurezza possono vedere punibili tutti i soggetti che comunque, di fatto, agiscono quali datori di lavoro, dirigenti e preposti, secondo la definizione dell’art. 2, T.U. Sicurezza.

LA PUNIBILITÀ DEI RESPONSABILI DI FATTO PER SICUREZZA

Così l’art. 299, T.U. Sicurezza

Le posizioni di garanzia relative ai soggetti che rivestono la qualifica di datore di lavoro, dirigente e preposto, gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti.

Tutti i datori di lavoro devono quindi sapere che la verifica degli ispettori di aziende sanitarie e degli altri organismi competenti, può e deve essere volta alla conferma dell’esercizio di fatto di poteri direttivi, che possano trovare conferma in situazioni fattuali.

Per esempio, la circostanza che si dissimulino rapporti di lavoro nell’ambito di un appalto illecito in edilizia, con somministrazione di manodopera, non può non coinvolgere pienamente la posizione di garanzia di quanti risultino nei fatti avere agito quali datori di lavoro e preposti, avendo gestito direttamente le prestazioni dei lavoratori.

Secondo il noto principio di effettività, infatti, assume il ruolo di garante colui che materialmente svolge i poteri del datore di lavoro, del dirigente o del preposto, essendo del tutto indifferente la presenza di un elemento documentale al riguardo (cfr. Cassazione, n. 34299/2015). La giurisprudenza di legittimità è costante nell’interpretare l’art. 299, T.U. Sicurezza, nel senso che l’individuazione dei destinatari degli obblighi posti dalle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro non deve fondarsi sulla qualifica rivestita, bensì sulle funzioni in concreto esercitate, che perciò prevalgono rispetto alla carica attribuita al soggetto, ossia alla sua funzione formale (cfr. Cassazione, sentenza n. 18090/2017).

In tale senso è anche la più recente giurisprudenza (cfr. Cassazione, sentenza n. 11701/2021).

PRINCIPIO DI EFFETTIVITÀ IN MATERIA DI SICUREZZA

Così la Cassazione, sentenza n. 11701/2021

Il principio di effettività connota il rapporto del garante della sicurezza con chi svolge materialmente il lavoro. La S.C. ha chiarito in molte occasioni che in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, in base al principio di effettività, assume la posizione di garante colui il quale di fatto si accolla e svolge i poteri del datore di lavoro, del dirigente o del preposto. Come nel caso dell’assunzione di fatto degli obblighi di garanzia del datore di lavoro o del preposto da parte del dipendente che dirigeva personalmente gli operai in un cantiere edile, dando indicazioni a lavoratori circa le modalità di esecuzione dei lavori, in difformità da quanto previsto nel piano operativo di sicurezza.

A fronte della necessaria applicazione del principio di effettività rispetto a sostanziali posizioni di garanzia, non solo sorgono responsabilità, penali e civili, allorquando si verificano incidenti e infortuni sul lavoro; ma pure in sede di controllo ispettivo si potranno rilevare e contestare infrazioni alla normativa, specie in riferimento alle previsioni del T.U. Sicurezza, con riguardo a obblighi attribuiti specificamente a determinati soggetti. E ciò a prescindere dalle qualifiche formali attribuite loro.

Stando al caso dell’appalto illecito sopra citato, per esempio, con riguardo all’utilizzazione presso zone di lavoro rischiose di lavoratori di un soggetto terzo privi di sufficienti istruzioni e formazione, potranno essere sanzionati contestualmente, oltre ai responsabili “formali”, tanto il datore di lavoro sostanziale (ai sensi dell’art. 18, c. 1, lett. e), T.U., in quanto obbligato a “prendere le misure appropriate affinchè soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico”), quanto il suo preposto sostanziale (ai sensi dell’art. 19, c. 1, lett b , T.U. chiamato a “verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico”).

In entrambi i casi saranno raggiungibili dalla prescrizione degli ispettori, prevista dal D.Lgs 758/1994, per rimuovere gli effetti del detto reato. Il quale è punito, per il datore di lavoro, ex art. 55, T.U., con la pena dell’“arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.200 a 5.200 euro”; per il preposto, ex art. 56, T.U., con la pena dell’ “arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 800 euro”.Per cui in questo, come in altri casi, i materiali “garanti” per la sicurezza, onde evitare contestazioni, non potranno opporre validamente agli ispettori condizioni e “apparenze” formali (es. l’esistenza di deleghe documentate), ove tali situazioni non corrispondano all’effettività dei fatti.

Nello stesso senso, del resto, la Cassazione (cfr. sentenza del 10.5.2021, n. 18074) ha di recente riconosciuto anche la responsabilità di colui che si sia atteggiato a committente di fatto, quale soggetto di riferimento presente sul luogo di lavoro, specie nel caso di rischi riconoscibili senza indagini particolari.

di Mauro Parisi

[V@L – Verifiche e Lavoro n. 3/2021]