Sulle indennità erogate dalle compagnie aeree al proprio personale e non legate al volo, è caccia ai recuperi contributivi da parte dell’Inps. Un riconoscimento alle tesi dell’Istituto sulla totale imponibilità contributiva viene ora dalla sentenza n. 16/2024, pubblicata il 26.2.2024, del giudice del lavoro di Varese. Sotto l’occhio degli ispettori sono infatti spesso finite importanti compagnie che hanno subito richieste anche monstre di recupero della contribuzione non versata, avendo presunto l’esonero totale dai versamenti per molte voci di indennizzo corrisposte a vario titolo a piloti e personale di volo. Perché le indennità di volo possano godere delle esenzioni, vi è necessità che vi sia stato volo effettivo e attività di lavoro sugli aerei, come disposto dall’art. 907 del Codice della Navigazione. Non risulterebbe bastare la semplice «connessione» al volo.

A conferma dei corretti esoneri contributivi per il personale impegnato nei cieli, si è nel tempo pronunciata anche la Cassazione (cfr. sentenza n. 6680/2023) che ha rimarcato come il regime fiscale privilegiato non può essere giustificato nel caso in cui l’erogazione dell’indennità sia scollegata da un reale servizio a bordo, in quanto verrebbe meno la ragione giuridica dell’esenzione dalla tassabilità. Infatti, il carattere risarcitorio dell’indennità di volo -legata al relativo rischio- giustifica il regime agevolato per la particolarità del servizio svolto. Con riguardo a ulteriori indennizzi a propri piloti, steward e hostess l’interpretazione offerta da molte compagnie aeree è invece stata sovente estensiva, se non addirittura operata in via analogica rispetto al citato art. 907, ritenendosi che quanto percepito dal personale di volo potesse essere comunque sgravato totalmente da contribuzione (art. 51, Tuir).

Sotto lo scrutinio del giudice del lavoro di Varese sono così finite varie indennità solo indirettamente riferibili al volo, comunque denominate. Come quella di volo straordinaria (emolumento di fidelizzazione corrisposto in occasione dell’anniversario di assunzione del personale, ma non in caso di preavviso di dimissioni o licenziamento); l’indennità di posizionamento per assistenti di volo e piloti; l’indennità di riserva in aeroporto (corrisposta solo per la presenza in riserva, per i casi di sostituzione di altro personale); l’indennità di flessibilità di turno (per la disponibilità a non avere un turno fisso, in funzione compensativa); l’indennità integrativa di volo (corrisposta in misura fissa a piloti impegnati in mansioni amministrative, per la minore attività in servizio di volo). Per tutte le predette e ulteriori indennità, esclusa l’effettività del volo, a parere della sentenza n. 16/2024 è corretto che siano operati i recuperi dall’Inps, con l’inflizione delle sanzioni civili più gravi.

di Mauro Parisi

[ItaliaOggi n. 91 del 17.04.2024]