Non spetta all’Inps sindacare le decisioni delle regioni di concessione della cassa integrazione in deroga Covid-19. E se l’Istituto non versa ai lavoratori le indennità della Cigd già autorizzata dalla regione con propria determina, scatta la condanna del Giudice del lavoro. Chiamato in causa con procedura d’urgenza ai sensi dell’art. 700, cpc, così si è pronunciato, a favore dell’azienda, il Giudice del lavoro del Tribunale di Viterbo (n.cronol. 3268/2020 del 1.7.2020).
Nel caso, un’impresa artigiana che occupava quattro dipendenti, a causa della sospensione della propria attività per l’emergenza Covid-19, aveva presentato alla regione Lazio domanda di concessione del trattamento di cassa integrazione in deroga (art. 22 D.L.n. 18/2020) per nove settimane. All’atto della domanda dichiarava di non fruire di Cigo, Cigs, Fis, Fondi di Solidarietà Bilaterale o altri ammortizzatori sociali. Per cui, verificata la regolarità della domanda, la Regione Lazio autorizzava con determina del 29.4.2020 il pagamento, trasmettendolo all’Inps. Tuttavia, l’Istituto, anziché provvedere al pagamento in favore dei lavoratori, comunicava all’azienda, mediante cassetto previdenziale, il diniego alla prestazione, motivando che l’azienda doveva piuttosto ricorrere al fondo bilaterale di solidarietà dell’artigianato o ad altre prestazioni ordinarie, quali Cigo e l’assegno ordinario garantito dal Fis, da richiedersi con causale Covid-19 nazionale alla propria gestione di appartenenza.
A nulla valeva lo sforzo della ricorrente di fare intendere all’Inps che, in forza del requisito dimensionale sotto i sei dipendenti, non poteva usufruire né della Cigo, né dell’assegno ordinario del Fis, non rientrando nel campo di applicazione del dlgs 148/2015. Inoltre l’azienda non poteva rivolgersi ai fondi bilaterali, destinati obbligatoriamente a imprese che occupano mediamente più di cinque dipendenti e comunque non era iscritta ad alcun fondo di solidarietà bilaterale dell’artigianato.
La società ha così fatto ricorso d’urgenza al Giudice del lavoro, lamentando l’inottemperanza dell’Inps, che aveva preferito declinare a terzi (es. Fondo bilaterale dell’artigianato) il pagamento di somme già nella sua disponibilità derivanti dallo stanziamento di 3.293 milioni di euro assegnati dallo Stato e ripartiti tra le regioni destinati alla Cassa integrazione in deroga, ai sensi del comma 31, art. 22, dl n. 17/2020. In sostanza, nel caso, non era stata rispettata la procedura semplificata prevista per fare pervenire celermente il sostegno al reddito a favore dei lavoratori dipendenti sospesi dal lavoro a seguito della emergenza Covid-19, con l’Inps svolgente una mera funzione di intermediario erogatore della CIG in deroga. Per il giudice il dettato dell’art. 22, dl n. 18/2020, risulta chiaro nello stabilire che siano le Regioni a concedere i trattamenti (a carico delle stesse) e l’Inps a erogarli. Al contrario, «non è dato rinvenire alcuna fonte normativa da cui scaturisca il sindacato dell’Inps in merito alla decisione di autorizzazione o meno da parte della Regione circa la domanda, fatta salva la sola verifica del limite di spesa.

di Mauro Parisi

 

[ItaliaOggi n. 160 del 09.07.2020]