Nel nuovo Codice di comportamento dei funzionari differenze con il precedente.
Incontro con il titolare anche dopo l’accertamento.

Meno vincoli agli ispettori del lavoro. Per effetto della messa in pratica del nuovo Codice di comportamento (si veda ItaliaOggi del 21 gennaio 2014), può risultare assolutamente corretto e legittimo che il titolare di un’azienda che subisce un’ispezione venga avvertito dagli ispettori che è nella sua facoltà farsi assistere da un professionista e rilasciare dichiarazioni, solo al termine dell’accertamento, e ad acquisizioni istruttorie ampiamente completate.

La sottile linea di tendenza del nuovo Codice di comportamento ad uso dei funzionari del ministero del lavoro appare univoca e puntuale. Non solo un restyling imposto dalla necessità di adeguamento al più generale dpr 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ma un vero e proprio intervento di sostanza. Le novità deontologiche pensate per le azioni di controllo all’interno dell’azienda non fanno rima con l’aspettativa di maggiori garanzie da parte di imprese e professionisti. Specialmente dopo che, in vista dell’emanazione del nuovo codice si era svolta, come ricorda il preambolo al Codice, «una consultazione pubblica sui contenuti dello schema di codice (?), finalizzata all’acquisizione di eventuali contributi e suggerimenti da parte di ogni soggetto interessato». Che delle osservazioni provenienti da parte datoriale, e da chi l’assiste, si sia sostanzialmente tenuto conto, appare legittimamente dubbio.

Con il decreto del ministro del lavoro del 15 gennaio scorso, che ha introdotto il nuovo Codice, si è venuta a marcare una sostanziale controtendenza rispetto alle previsioni del precedente Codice degli ispettori del 2006 e ancor più rispetto alla nota Direttiva Sacconi del 18 settembre 2008. Quest’ultima imponeva un «atteggiamento peculiare da parte dell’ispettore, radicalmente diverso rispetto a quello fin qui generalmente tenuto», giungendo a imporne una modalità di azione, tutt’altro che muscolare e semmai improntata a essere «colui che chiede una collaborazione costruttiva».

Le novità emergenti che paiono recare un minore «impaccio» all’azione di controllo, sono quelle che riguardano in speciale modo le «regole d’ingaggio» dell’avvio della verifica presso l’azienda sottoposta all’accertamento. La nuova previsione dell’art. 6, stabilisce che «il personale ispettivo deve qualificarsi al personale presente sul luogo di lavoro ed esibire la tessera di riconoscimento». Tutto come in passato? Non proprio. In precedenza l’obbligo ai funzionari era imposto (cfr. art. 6) «contestualmente all’accesso» e, soprattutto, ciò doveva avvenire con riferimento al «soggetto da ispezionare o a un suo rappresentante». La nuova previsione, dunque, muta radicalmente il senso della stessa doverosità dell’onere imposto al funzionario di palesarsi a chi subisce il controllo (di regola il datore di lavoro) e di informarlo che quest’ultimo è stato avviato. Una gran bella differenza in termini di garanzie generali e di possibilità di organizzare una reazione immediata (in forme consentite, beninteso), alla presenza e all’azione degli ispettori presso i locali aziendali.

Sulla stessa linea di un’apparente maggiore speditezza all’azione di controllo, ancora più significativo risulta il successivo articolo 8 del Codice, il quale dispone che «il personale ispettivo ha l’accortezza [sic] laddove possibile, anche in relazione alle finalità dell’accertamento ispettivo, di conferire con il datore di lavoro o chi ne fa le veci».

Tutto come prima? Per nulla. Tale «accortezza», a mente del precedente codice, doveva trovare spazio «nel dare inizio all’ispezione». Perciò, attualmente, l’incontro tra ispettore e titolare dell’azienda potrebbe legittimamente avvenire in qualunque momento (anche finale e a «giochi» abbondantemente fatti) dell’attività di accertamento. Che tale sia l’aria che tira, lo conferma la medesima disposizione, al comma 3, per cui, pure dovendosi informare, come prima, il soggetto ispezionato della «facoltà di farsi assistere, nel corso dell’accertamento, da un soggetto abilitato ai sensi della l. n. 12/1979 [consulente del lavoro, in primis] nonché di rilasciare dichiarazioni», guarda caso ora si omette, diversamente da prima, il sostanziale inciso «affinché presenzi alle attività di controllo e verifica».

Così, oggi, traducendo nella pratica le nuove disposizioni, può risultare come detto sopra assolutamente corretto e legittimo che il titolare di un’azienda che subisce un’ispezione venga avvertito dagli ispettori solo al termine dell’accertamento, e ad acquisizioni istruttorie ampiamente completate, che è nella sua facoltà farsi assistere da un professionista e rilasciare dichiarazioni.

di Mauro Parisi

[ItaliaOggi n. 47 del 25.02.2014]