A causa della pandemia, i decreti d’urgenza hanno sospeso (solo) gli accertamenti fiscali, dimenticandosi di quelli relativi a contributi e lavoro. Per ora restano comunque “sopiti” anche questi ultimi controlli. Mentre dalle Istituzioni pare stia giungendo un forte sostegno alle imprese, occorrerà comunque, e fin d’ora, fare attenzione al prevedibile “rimbalzo” di accertamenti e recuperi.

Sapere cosa faranno e come si comporteranno ispettori e Istituti una volta che la “giostra” ripartirà dalla dolorosa contingenza, non rappresenta certamente, per ora, una priorità.

Ci si interroga, molto giustamente, sulla salute delle persone, sulla tenuta dell’economia e sulla coesione della nostra società.

Tuttavia, una visione ampia e prospettica non deve mancare a quei professionisti e a quelle imprese che vorranno recuperare con energia il tempo perduto – quando, e chissà come, potranno -, operando un’oculata ripresa delle attività.

Se il presente è il tempo dell’attesa, della sospensione e dell’indulgenza, quello che seguirà, quando sarà, diverrà il momento dell’affanno e della “rincorsa”. Da parte delle aziende, innanzitutto, per quanto concerne la produttività e i fatturati perduti.

In seguito, terminata l’“ondata”, riprenderanno a “rincorrere” pure le Istituzioni.

Quest’ultime, ora chiamate a offrire ristoro e a concedere “a pioggia”, in un futuro prossimo -azzardiamo un non difficile pronostico saranno chiamate a fare quadrare i conti per quanto offerto. Non si tratta di un presagio, bensì di una logica e prevedibile necessità.

CONTROLLI IN MATERIA FISCALE

Per comprendere come già si sia iniziato a preordinare i prossimi controlli pubblici, è sufficiente partire dai provvedimenti d’urgenza adottati. Si può osservare che, a decorrere da marzo 2020, gli accertamenti in materia fiscale e di lavoro hanno conosciuto differenti trattamenti. Come avviene normalmente, del resto.

Sono sempre stati più garantiti e regolati dalla Pubblica amministrazione i rapporti tra fisco e contribuente (si pensi al Decreto legislativo n. 212/2000, il cosiddetto Statuto del Contribuente). Così, in un momento drammatico in cui erano necessarie guarentigie, il Legislatore ha immediatamente ritenuto opportuno normare l’astensione da inopportuni controlli fiscali (che sarebbero stati senza dubbio recepiti come vessatori, se non addirittura “oltraggiosi”).

Ecco, allora, l’immediato intervento d’arresto della decretazione d’urgenza (cfr. art. 67, D.l. n. 18/2020).

Art. 67, D.l. n. 18/2020

(Sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori)

1. Sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori.

Una moratoria giuridica che era stata preceduta dalla dichiarata sospensione “morale” dei controlli da parte della stessa Agenzia delle Entrate, fin a partire dal 12 marzo 2020.

CONTROLLI IN MATERIA DI CONTRIBUTI E LAVORO

Un po’ più “avventurose”, diciamo, e senz’altro prive dello stesso grado di considerazione e tutela sono le relazioni che corrono tra gli Istituti che si occupano di lavoro -e loro ispettori- e i datori di lavoro.

Ha suscitato la perplessità dei più attenti osservatori, la circostanza che una parallela previsione sospensiva degli accertamenti, rispetto a quelli fiscali, non fosse stata approntata immediatamente in materia di contribuzione, assicurazione e di lavoro.

La disarmonia tra non dissimili ambiti di accertamento (in realtà, “vasi comunicanti”, come ben dimostra la stessa azione “incrociata” della Guardia di Finanza) è storica, malgrado una crescente assimilazione dei due “mondi” (es. sui metodi di calcolo delle basi imponibili).

Per recuperare lo stesso effetto “moratorio”, allora, si è inteso vedere nell’art. 103, D.l. n. 18/2020 –e prima ancora nell’art. 10, D.l. n. 9/2020 (che addirittura concerne ben diverse “Misure urgenti in materia di sospensione dei termini e rinvio delle udienze processuali”)–, una clausola generale di sospensione anche delle azioni ispettive del lavoro in senso ampio (quindi, per Inl, Inps, Inail, ecc.). Ma, in effetti, così non è.

Art. 103, D.l. n. 18/2020

(Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza)

1. Sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori.

Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020.

Che la previsione dell’art. 103 non sia certamente pensata per accertamenti e ispezioni del lavoro emerge da semplici osservazioni intrinseche (gli accertamenti ispettivi sono azioni di verifica tecnica, non procedimenti amministrativi) ed estrinseche (se la disposizione riguardasse davvero tali accertamenti, non si comprenderebbe perché in materia fiscale la sospensione dei medesimi sarebbe da ritenersi prevista fino al 31 maggio 2020, mentre solo fino al 15 aprile in materia di contributi e lavoro).

Anche in difetto di una specifica previsione, tuttavia, si è realizzata, comunque, una forma sostanziale e strisciante di astensione dall’azione di controllo da parte dei funzionari.

I quali, per lo più, in questo periodo stanno operando in imprevedibili forme di smart working. Dunque, fuori dalle aziende e dai contatti diretti con i soggetti ispezionati.

Nessun obbligo giuridico però.

E, per contro, per i contribuenti resterà sempre possibile muovere eccezioni per decadenze e prescrizioni, nel frattempo maturate, per sanzioni e contributi.

L’ISPEZIONE CHE VERRÀ

Che le sospensive in discorso, giuridiche o morali che siano, si mostrino, a ogni modo, quali braci sotto la cenere, pronte a riaccendersi e “riespandersi” in forme non certamente inoffensive per il contribuente, ne offre dimostrazione, già da subito, il discusso caso dell’art. 67, D.l. n. 18/2020.

Per il quale, mentre da una parte si offre conforto alle imprese, disponendo blocchi degli accertamenti fiscali e dei recuperi, dall’altra parte, con riferimento all’art. 12, D.lgs. n. 159/2015, si dispone che i recuperi fiscali sospesi, già in scadenza entro il 31 dicembre 2020, potranno essere recuperati entro il 31 dicembre 2022 (“31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione”).

Una previsione che senz’altro non assomiglia a un aiuto alle aziende.

Stesse “tensioni” -seppure in forme e contenuti diversi- in riferimento ai messaggi provenienti dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Che per esempio, con Nota del 11.03.2020, prot. n. 2179, ha voluto rimarcare la sospensione “dei termini di notificazione dei processi verbali”. Non certamente un gesto di salvaguardia per le aziende, quanto piuttosto un jolly per gli ispettori. Come dire: per quanto il tempo passi, non sorgeranno decadenze nel caso di pure tardive conte-stazioni di accertamenti già conclusioni.

Non un messaggio particolarmente rassicurante per il contribuente. Tanto più in

quanto, apparentemente, per nulla fondato sul dato normativo.

In occasione del decreto omnibus dell’aprile 2020, il Governo ha iniziato a discettare, in dimensione “anti-furbetti”, di riscontri incrociati tra Istituti previdenziali e Agenzia delle Entrate (art. 18, co. 9, D.l. n. 23/2020, per punire chi avrà abusivamente fruito di sospensioni nei versamenti erariali, senza averne titolo di compenso o ricavo.

Su tali premonizioni, tutt’altro che benigne, di prossimi accertamenti, occorre, inoltre, “innestare” considerazioni di carattere storico.

È sempre accaduto nella prassi di anni recenti che, a fronte di “concessioni”, si manifestassero successivi momenti “inquisitori”.

Si ricordino gli esoneri e le agevolazioni contributive per favorire le assunzioni di lavoratori, prima concesse e successivamente, a gran distesa, revocate. Si pensi ai recuperi di casse integrazioni, già concesse per l’ampia crisi del primo decennio del millennio. Per chi ha più buona memoria, poi, ci si può rammentare del tempo in cui si offrivano rassicurazioni sull’impiego dei collaboratori in azienda, salvo, in seguito, vivere il revirement del doloroso contrasto ispettivo.

Per cui, in questo tempo di malaugurato e necessario rallentamento, preparandoci a una ripresa -prossima o lontana- sotto ogni aspetto, la cura delle aziende dovrebbe anche correre a riordinarsi. Magari approfondendo con sostanziali check up generali, in grado di proteggere da inopinate rivendicazioni ispettive.

Che arriveranno.

di Mauro Parisi

[Sintesi n. 4/2020]