Dall’omessa nomina dei Coordinatori da parte di committenti e responsabili dei lavori possono sorgere gravi conseguenze penali.
  • GLI ISPETTORI SONO CHIAMATI A VERIFICARE SE, NEL CASO DI INTERVENTO DI PIÙ IMPRESE ESECUTRICI IN UN CANTIERE MOBILE, SIANO STATI NOMINATI I COORDINATORI PER LA SICUREZZA
  • AFFINCHÉ SCATTI L’OBBLIGO DI NOMINA, NON OCCORRE CHE LA PRESENZA DELLE IMPRESE SIA CONTEMPORANEA, SEPPURE BREVE, POTENDO AVVENIRE ANCHE IN TEMPI DIVERSI
  • CHIAMATI ALLA NOMINA DEI COORDINATORI PER LA PROGETTAZIONE E L’ESECUZIONE SONO I COMMITTENTI E I RESPONSABILI DEI LAVORI, SALVO CANTIERI PRIVATI DI PICCOLO MOMENTO
  • L’OMESSA NOMINA FA SCATTARE IL REATO EX ART. 157, T.U. SICUREZZA, NONCHÉ ANCHE PER LA S.C. RENDE ADDEBITABILE L’INFORTUNIO CHE FOSSE NEL FRATTEMPO OCCORSO

Tra gli accertamenti compiuti dal personale ispettivo presso i cantieri edili temporanei o mobili in cui sono impegnate più imprese esecutrici (cfr. artt. 88 e seguenti, D-Lgs n. 81/2008, TU Sicurezza), vi è quello con cui si verifica la circostanza che sia stata operata la nomina dei Coordinatori per la sicurezza, sia con riguardo alla progettazione, sia all’esecuzione dei lavori.

Si tratta di figure necessarie, chiamate a studiare e verificare -e possibilmente eliminare- i rischi che possono sorgere dall’interazione tra le attività di diversi soggetti appaltatori e subappaltatori, anche non impegnati contemporaneamente nel cantiere.

In effetti, tali figure di garanzia e raccordo conoscono un loro rilievo già in fase precedente all’esecuzione dei lavori, vale a dire già al tempo della progettazione delle opere che poi saranno oggetto di materiale esecuzione. Nella prima ipotesi si parla di Coordinatore per la progettazione dei lavori; nella seconda, di Coordinatore per l’esecuzione dei lavori.

Ai sensi dell’art. 90 del TU Sicurezza (D.Lgs n. 81/2008), alla designazione di tali figure sono chiamati il committente o il responsabile dei lavori, i quali, in caso di omissione, rispondono dei relativi illeciti penali previsti e delle conseguenze ulteriori che dall’omissione possono derivare.

LA NOMINA DEI COORDINATORI

Così per l’art. 90, T.U. Sicurezza

Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l’impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione.

Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 98 TU Sicurezza.

Ciò avviene anche nel caso in cui, dopo l’affidamento dei lavori a un’unica impresa, l’esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese.

Chiaramente non tutti possono svolgere l’incarico di Coordinatore per la Sicurezza, dovendo l’incaricato possedere i requisiti previsti dall’art. 98, TU.

Tra l’altro, per legge il Coordinatore deve essere in possesso del previsto titolo di studio, laurea magistrale o specialistica nelle classi ritenute congrue dalla legge (architettura, ingegneria edile, ma, tra le altre, anche scienze e tecnologie agrarie), oppure il diploma di scuola superiore (geometra, perito, industriale, perito agrario o agrotecnico), con attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni (per uno, due o tre anni, a seconda del titolo di studio).

I predetti soggetti devono essere in grado altresì di produrre un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento finale, a specifici corsi in materia di sicurezza organizzati dalle Regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale, o, in via alternativa, dall’ISPESL, dall’INAIL e da altri enti che operano nel campo.

Chiaramente, sia il committente, sia il responsabile dei lavori che siano in possesso dei requisiti predetti, avranno facoltà di svolgere personalmente le funzioni di Coordinatore per la progettazione o per l’esecuzione dei lavori.

Quanto alla nomina dei Coordinatori, il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all’adempimento degli obblighi limitatamente all’incarico conferito al responsabile dei lavori. Tuttavia, la designazione del Coordinatore per la progettazione e del Coordinatore per l’esecuzione dei lavori, non esonera il committente o il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell’adempimento degli obblighi dei predetti Coordinatori (art. 93, TU).

Gli articoli 91 e 92, TU Sicurezza indicano quali siano i compiti specifici e le previste attività del Coordinatore della progettazione e di quello incaricato per l’esecuzione dei lavori.

OBBLIGHI DEI COORDINATORI

Così per gli artt. 91 e 92, TU Sicurezza

COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE

Durante la progettazione dell’opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione redige il piano di sicurezza e di coordinamento (PSC, ex art. 100, TU, costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell’opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori), i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell’allegato XV, TU, Sicurezza; predispone un fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera, i cui contenuti sono definiti all’allegato XVI, TU, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica.

COORDINATORE PER L’ESECUZIONE

Durante la realizzazione dell’opera, il coordinatore per l’esecuzione dei lavori verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento ove previsto e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro; verifica l’idoneità del piano operativo di sicurezza (POS), da considerare come piano complementare di dettaglio del PSC; in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza; organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione; segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni e propone la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto.

Gli ispettori che riscontrino l’intervento potenziale o attuale di più imprese esecutrici, senza che sia stata operata la nomina del Coordinatore, quindi, contesteranno, a prescindere da altro, il reato contravvenzionale previsto dall’art. 157, TU -il cui comma 1 prevede l’arresto da tre a sei mesi o l’ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro-, con prescrizione ai sensi del D.Lgs n. 758/1994 di provvedere senza ritardo alla sua nomina e, a seguito di regolarizzazione, ad ammettere all’estinzione il reato in forza del tempestivo versamento in sede amministrativa di un quarto del massimo edittale dell’ammenda.

Tra le questioni che possono richiamare l’attenzione dei funzionari in termine di co-presenza di più aziende, ricorre senz’altro frequentemente in quelle situazioni di attività strumentali e secondarie in cui vengano dati incarichi accessori a imprese terze (es. per posizionare dei ponteggi, rimuovere l’amianto, ecc.), soprattutto nelle ipotesi di cosiddetto nolo a caldo, ossia con presenza di manodopera dell’impresa appaltatrice che esegue tali attività. Non è raro che in tali casi non siano state operate le nomine dei Coordinatori e le attività necessarie in termini di PSC.

La mera presenza temporanea di un’impresa terza, comunque sia, con il proprio personale, presso un cantiere mobile (fatti salvi i lavori privati, non soggetti a permesso di costruire e di importo inferiore a 100mila euro), però, determinerà l’esigenza di compiere le nomine anzidette dei Coordinatori, pena le contestazioni degli ispettori e il rischio di maggiori responsabilità in termini di sicurezza.

A richiamare le responsabilità del committente anche privato, normalmente carente di competenze specifiche nel settore, è stata di recente, ancora una volta, la Cassazione, sentenza n. 21072 del 31.5.2022, la quale ha confermato la responsabilità del medesimo in un caso di infortunio mortale avvenuto presso un cantiere edile.

Nel caso trattato, infatti, la S.C. rilevava, tra l’altro, che il “committente, aveva l’obbligo di nominare il coordinatore per la progettazione e l’esecuzione dei lavori” e perciò “è da ritenersi responsabile, poiché, se lo avesse nominato, il coordinatore per la progettazione e l’esecuzione dei lavori avrebbe fatto il proprio dovere e quindi ragionevolmente il cantiere sarebbe stato allestito in modo diverso, rispettoso delle misure di prevenzione degli infortuni sul lavoro, e si sarebbe potuto evitare l’infortunio mortale”.

di Mauro Parisi

[V@L – Verifiche e Lavoro n. 4/2022]