Anche il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza può essere riconosciuto colpevole del reato in materia di sicurezza.

• GLI ISPETTORI, A SEGUITO DI UN INFORTUNIO MORTALE IN UN’AZIENDA, COMPIONO VERIFICHE E INIZIANO A INDAGARE, SU SEGNALAZIONE DEI LAVORATORI, ANCHE LA PERSONA DEL RLS
• IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS), COME PREVISTO DELL’ART. 50 TU SICUREZZA, HA IL COMPITO DI VERIFICARE IL RISPETTO DELLA SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO
• COME ANCHE INDICATO DALLA CASSAZIONE, SENTENZA N. 38914/2023, IL RLS PUÒ ESSERE RITENUTO RESPONSABILE PENALE PER COOPERAZIONE COLPOSA SE NON HA PROVATO A IMPEDIRE L’EVENTO

Presso un’azienda si verifica un incidente mortale sul lavoro e intervengono senza ritardo gli ispettori dell’INL per le necessarie verifiche e, su delega del pubblico ministero, per le prime indagini.

L’infortunio viene subito riscontrato essere dipeso dall’utilizzo da parte del personale di un montacarichi, di cui risulta che fanno frequente e noto uso tutti i dipendenti dell’impresa.

Raccolte informazioni, l’attenzione degli ispettori si concentra, come prevedibile, sulla responsabilità del titolare datore di lavoro e del direttore dello stabilimento. Su indicazione dello stesso personale sentito, tuttavia, le indagini si concentrano pure sulla persona del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A dire dei colleghi, infatti, malgrado numerose segnalazioni sulla pericolosità della pratica di utilizzare il montacarichi, non omologato per le persone, egli non avrebbe mai provveduto a intervenire presso l’azienda.

Come noto, previsto ora dall’art. 50 del Testo Unico Sicurezza, D.Lgs n. 81/2008, il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), scelto dai lavoratori di un’azienda o di un territorio (per cui si denomina RSLT), ha la funzione di verificare e controllare che siano rispettate le regole sulla sicurezza dei lavoratori da parte dell’impresa datrice di lavoro.

COMPITI E POTERI DEL RLS

Così per l’art. 50, TU Sicurezza

Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:

a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;

b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;

c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;

d) è consultato in merito all’organizzazione della formazione di cui all’articolo 37;

e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze e alle miscele pericolose, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;

f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;

g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall’articolo 37;

h) promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;

i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;

l) partecipa alla riunione periodica di cui all’articolo 35;

m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;

n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;

o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

Al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è attribuito, in definitiva, il compito di controllare il rispetto delle regole sulla sicurezza dei lavoratori da parte dell’impresa, secondo il modello partecipativo che permette a tutti i dipendenti di essere parte attiva del sistema di prevenzione dei rischi.

A tale fine al RLS sono destinati diritti di informazione e verifica, affinché possa svolgere efficacemente la propria funzione.

Tra l’altro, il detto articolo 50, TU Sicurezza, prevede che il RLS disponga del tempo necessario per svolgere il proprio incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi necessari per l’esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli, anche tramite l’accesso ai dati contenuti in applicazioni informatiche. Inoltre, che non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

Il ruolo sostanziale del Rappresentante dei lavoratori dell’impresa e nella fattispecie considerata, giustifica l’interessamento delle indagini sulle sue funzioni e attività effettivamente svolte.

Del resto, nel senso della responsabilità potenziale anche del RLS per la causazione di eventi infortunistici a titolo di sostanziale concorso, si è espressa anche la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza del 25.9.2023, n. 38914.

Nel caso considerato dai giudici di legittimità, per un incidente mortale sul luogo di lavoro, veniva individuata una situazione di cooperazione colposa nel delitto del RLS. Ciò in quanto, alla luce del predetto art. 50, si era provato che il Rappresentante imputato non avesse in alcun modo ottemperato ai compiti che gli erano stati attribuiti per legge, consentendo che il lavoratore fosse adibito a mansioni diverse rispetto a quelle contrattuali, senza aver ricevuto alcuna adeguata formazione. Inoltre, non aveva sollecitato in alcun modo l’adozione da parte del responsabile dell’azienda di modelli organizzativi in grado di preservare la sicurezza dei lavoratori.

COOPERAZIONE COLPOSA DEL RLS NELL’INFORTUNIO

Così per la Cass., sent. n. 38914/2023

L’art. 50 d.lgs. 81/2008 – che ne disciplina le funzioni e i compiti – attribuisce al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza un ruolo di primaria importanza quale soggetto fondamentale che partecipa al processo di gestione della sicurezza dei luoghi di lavoro, costituendo una figura intermedia di raccordo tra datore di lavoro e lavoratori, con la funzione di facilitare il flusso informativo aziendale in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Per cui viene in rilievo, non se il RLS imputato, in tale sua veste, ricoprisse o meno una posizione di garanzia– intesa come titolarità di un dovere di protezione e di controllo finalizzati ad impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire (art. 40 cpv. cod. pen.) – ma se egli abbia, con la sua condotta, contribuito causalmente alla verificazione dell’evento ai sensi dell’art. 113 cod. pen..

In definitiva, può sorgere una responsabilità concorrente nell’infortunio anche per il RLS (cfr. art. 113, c.p.: “Nel delitto colposo, quando l’evento è stato cagionato dalla cooperazione di più persone, ciascuna di queste soggiace alle pene stabilite per il delitto stesso”), nei casi in cui non si sia adoperato, mai o comunque sufficientemente, soprattutto, come nella fattispecie descritta, avendone avuto segnalazione e notizia, per l’adozione di corrette misure da parte dell’azienda, a fronte della cui carenza sia poi conseguito il delitto colposo.

di Mauro Parisi

[V@L – Verifiche e Lavoro n. 1/2024]