La natura del rapporto deve essere sempre dimostrata.

Le maschere negli spettacoli, gli addetti a servizi e sicurezza nei concerti – come pure gli steward negli stadi, in occasione di eventi sportivi – non possono essere considerati necessariamente dei dipendenti. Parola della Cassazione. La quale, viene oggi a confermare, con l’Ordinanza n. 1228/2026, che i caratteri anche elementari e ripetitivi delle mansioni svolte, non sono di per loro indicativi – tantomeno per comune esperienza – di rapporti di lavoro subordinato, come già in passato era stato rilevato perfino per l’attività di pizzaioli (cfr. Cassazione, sentenza n. 10004/2016).

Per cui, contrariamente a quanto ritenuto anche dagli Istituti competenti in materia di lavoro e previdenza, e dai loro funzionari addetti ai controlli, non sussistono attività lavorative che, per soli fatti notori, siano da considerare a priori di lavoro dipendente, anziché autonomo, dovendo invece la subordinazione venire dimostrata caso per caso.

La vicenda portata all’attenzione della S.C. e decisa con l’Ordinanza n. 1228/2026, riguardava la posizione di undici lavoratori che venivano impiegati come addetti alla sorveglianza agli ingressi e al servizio d’ordine in occasione di un concerto. Sull’attività delle maschere erano intervenuti con indagini gli ispettori del lavoro, che, pure sentendo i medesimi lavoratori, apprendevano che avevano operato nell’area del concerto, indossando le stesse divise.

Vista l’apparenza dei fatti, il Tribunale valutava che i lavoratori si dovessero ritenere comunque inseriti nell’organizzazione aziendale. Giudizio confermato dalla Corte d’Appello che addirittura affermava essere «notorio che un’attività del tipo considerato non può essere svolta in condizioni di, sia pur parziale, autonomia da parte di meri collaboratori, necessitando di una indispensabile direzione ed organizzazione di parte datoriale».

Di contrario avviso, tuttavia, risulta ora la Cassazione, la quale, ancora una volta, non ammette presunzioni ineludibile di eterodirezione di talune attività di lavoro esecutive, con automatica qualificazione di subordinazione, non potendosi affermare la dipendenza di un tipo di rapporto di lavoro per soli fatti notori, di supposta comune conoscenza da parte della collettività. Come si sa, infatti, ove possa parlare di fatti notori («nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza»: art. 115, c. 2, cpc) chi giudica, decide senza necessità di prova puntuale.

Per la S.C., in definitiva, anche gli Istituti del lavoro sono tenuti a fornire dimostrazione degli effettivi rapporti occorsi tra supposti datori di lavoro e lavoratori, di modo da potersi semmai affermare come configurabile la specifica subordinazione (art. 2094, cod.civ.).

In definitiva, viene ora confermato anche per il lavoro degli addetti a spettacoli che, come qualunque attività umana economicamente rilevante, esso possa essere oggetto, sia di lavoro subordinato, sia autonomo, a seconda delle modalità del suo concreto svolgimento (cfr. Cass., sentenza n. 7171/2003).

di Mauro Parisi

[ItaliaOggi n. 65 del 18.03.2026]