Il tribunale di Milano smentisce la tesi dell’Inps che esclude i compensi non ordinari
Contributi calcolati su tutte le somme pagate dal datore

Per la verifica del rispetto della contribuzione minima dovuta dal datore di lavoro, nel computo dei minimali retributivi va calcolata ogni somma che riceve il lavoratore. E non già con riferimento al singolo mese, ma tenuto conto di quanto ricevuto nell’arco temporale dell’anno solare. Il principio di onnicomprensività della retribuzione in ragione d’anno – quale unico valido parametro di rispetto dei minimali di legge-, viene confermato in modo inequivocabile dalla sentenza n. 320/2015 del 19 marzo scorso del giudice del lavoro di Milano. Il quale era chiamato a decidere su una pretesa previdenziale dell’Inps che ha effettuato in modi «nuovi» il calcolo previsto dall’art. 1 del dl 338/1989, convertito dalla legge 389/1989.

Nel vicenda trattata, per l’Istituto il rispetto dei minimali di legge – quelli su cui si calcola la contribuzione dovuta nella misura minima inderogabile – si sarebbe dovuta individuare tenendo conto di innovative nozioni di retribuzione diretta e indiretta. Nella prima categoria ricadrebbe l’ordinario compenso del datore di lavoro. Nella seconda, una serie di somme che, ove pure corrisposte, a parere dei funzionari, non dovrebbero comunque venire imputate (quota ferie non godute, quota tredicesima e quattordicesima, permessi non goduti ecc).

Una bella differenza nei conteggi delle aziende e nella valutazione della contribuzione da richiedere. Sulla visione dell’Istituto, tuttavia il Tribunale del lavoro di Milano dissente recisamente. Nella vertenza era coinvolta l’attività dei soci di una cooperativa di lavoro, per lo più assunti con contratti di lavoro intermittente e part-time, per cui era stato calcolato, secondo il suddetto «nuovo» metodo, il minimale retributivo orario. A parere del Giudice del lavoro milanese devono essere computate nella nozione di minimale retributivo e ai fini della contribuzione da versare, tutte le somme corrisposte dal datore di lavoro, escluse le diarie e altre consimilari.

Decisivo anche il chiarimento offerto in ordine al periodo in cui il rispetto dei versamenti contributivi operati sui minimali di legge andrebbe verificato. Per la pronuncia n. 520/2015 della sezione lavoro di Milano, non vi è alcuna norma che imponga – come normalmente si ritiene e pratica – un calcolo parametrato al mese, anziché quello complessivo ad anno solare.

In tale ultimo senso, del resto, depone tutta la normativa di riferimento che misura il rispetto degli obblighi di legge – fiscali e contributivi – al c.d. periodo di imposta. Vale a dire, all’anno solare. Per esempio, per l’articolo 51 del Tuir il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo «percepiti nel periodo d’imposta». Del resto, si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono.

di Mauro Parisi

[ItaliaOggi n. 82 del 07.04.2015]