Dall’ottobre 2024, per imprese e lavoratori autonomi, necessaria la patente per operare nei cantieri temporanei o mobili.
  • Il DL 19/2024 introduce nel tu sicurezza, con effetto dal 1 ottobre, la previsione di una patente digitale di 30 crediti per quanti vorranno operare nei cantieri temporanei
  • Sarà possibile operare nei cantieri purché in possesso di almeno 15 crediti. I punti vengono decurtati in caso di gravi infrazioni su sicurezza e lavoro e sono recuperabili
  • L’ITL potrà sospendere in via cautelare, fino a 12 mesi, l’impresa e il lavoratore prima dei provvedimenti definitivi. Previste sanzioni per il lavoro senza crediti

Al fine di rafforzare l’attività di contrasto al lavoro sommerso e di vigilanza in materia di sicurezza del lavoro, con il Decreto legge n. 19 del 2024 (art. 29, comma 19), è stato novellato l’art. 27 del D.Lgs n. 81/2008 (T.U. Sicurezza), il quale già prevedeva un sistema parzialmente attuato di qualificazione (e solamente per alcuni ambiti di attività: cfr. DPR n. 177/2011, n. 177, per gli ambienti sospetti di inquinamento o confinati), che ora viene rubricato come “Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti”.Il sistema di qualificazione di quanti operano nei cantieri temporanei o mobili (art. 89, c. 1, lett. a), T.U. Sicurezza), si fonderà, a partire dal 1 ottobre 2024, sul possesso e mantenimento di una patente digitale a punti, meccanismo nella sostanza non dissimile da quello delle patenti automobilistiche. Un sistema che già si prevede possa essere esteso ad altri ambiti di attività individuati con decreto del Ministro del lavoro, sulla base di quanto previsto dagli accordi stipulati a livello nazionale dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative. L’impresa o il lavoratore autonomo potranno ottenere dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro la patente a punti, purché il legale rappresentante o il lavoratore autonomo siano in grado di dimostrare il possesso dei requisiti di legge (art. 27, comma 1, cit.). Con decreto del Ministro del lavoro saranno individuate le modalità di presentazione della richiesta di rilascio e i contenuti informativi della patente, che confluiranno in un’apposita sezione del portale nazionale del sommerso (art. 19, D.L. n. 36/2022).

REQUISITI PER LA PATENTE A PUNTI

Così per l’art. 27, c. 1, TU Sicurezza

a) iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato;

b) adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell’impresa, degli obblighi formativi di cui all’articolo 37, T.U. Sicurezza;

c) adempimento, da parte dei lavoratori autonomi, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;

d) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (DURC);

e) possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);

f) possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF).

Salvo diversa comunicazione dell’Ispettorato competente, nell’attesa che sia rilasciata la patente, sarà comunque possibile svolgere le attività relative ai cantieri temporanei e mobili (artt. 88ss, T.U. Sicurezza).

Peraltro, va precisato che non saranno tenute al possesso della patente in discorso le imprese in possesso dell’attestato di qualificazione SOA di cui all’art. 100, c. 4, D.Lgs n. 36/2023 (codice dei contratti pubblici), che certifica le imprese a partecipare agli appalti pubblici in determinate categorie di opere e per certi importi.

IMPRESE CON ATTESTAZIONE SOA

Così l’art. 100, c. 4, D.Lgs n. 36/2023

Per le procedure di aggiudicazione di appalti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro le stazioni appaltanti richiedono che gli operatori economici siano qualificati. L’attestazione di qualificazione è rilasciata da organismi di diritto privato autorizzati dall’ANAC. Il sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, articolato in rapporto alle categorie di opere ed all’importo delle stesse è disciplinato dall’allegato II.12. Le categorie di opere si distinguono in categorie di opere generali e categorie di opere specializzate. Il possesso di attestazione di qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da appaltare rappresenta condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione di cui al presente articolo nonché per l’esecuzione, a qualsiasi titolo, dell’appalto.

Ai sensi del comma 3 del nuovo art. 27, “la patente è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti” e permette a imprese e lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei, purché in possesso di “una dotazione pari o superiore a quindici crediti”.

Infrazioni della normativa in materia di sicurezza del lavoro e della regolarità dei rapporti di lavoro, che vengano accertate con provvedimenti definitivi (es. sentenze) nei confronti di datori di lavoro, dirigenti e preposti dell’impresa o del lavoratore autonomo, determinano una decurtazione dei punti della patente.

DECURTAZIONI DEI PUNTI DELLA PATENTE

Così per l’art. 27, c. 4, T.U. Sicurezza

a) accertamento delle violazioni di cui all’Allegato I (omesso DVR; omesso POS; mancata formazione; ecc.): dieci crediti;

b) accertamento delle violazioni che espongono i lavoratori ai rischi indicati nell’Allegato XI (lavoro con particolari rischi per la sicurezza: seppellimento, radiazioni ionizzanti, ecc.): sette crediti;

c) provvedimenti sanzionatori di cui all’articolo 3, commi 3 e seguenti, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12 (lavoro irregolare): cinque crediti;

d) riconoscimento della responsabilità datoriale di un infortunio sul luogo di lavoro da cui sia derivata:

1) la morte: venti crediti;

2) un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale: quindici crediti;

3) un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di quaranta giorni: dieci crediti.

Ciascun provvedimento che comporta decurtazione dei punti, riporta i crediti decurtati. L’amministrazione che ha formato gli atti e i provvedimenti definitivi, deve darne notizia entro 30 giorni dalla notifica ai destinatari, oltre che alla competente ITL, la quale procede entro 30 giorni dalla comunicazione alla decurtazione dei crediti.In ogni caso, gli atti e i provvedimenti emanati in relazione al medesimo accertamento ispettivo “non possono nel complesso comportare una decurtazione superiore a venti crediti”.

In caso di morte o inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, nell’attesa dell’assunzione dei provvedimenti definitivi, anche quando sono ancora in corso indagini ispettive e di polizia giudiziaria, l’Ispettorato Territoriale può sospendere, in via cautelativa, la patente fino a un massimo di dodici mesi. Ai sensi del comma 5 del novellato art. 27, tuttavia, sarà l’Ispettorato Nazionale del Lavoro a definire criteri, procedure e termini del provvedimento di sospensione.

La sanzione per la perdita di crediti che comporti una dotazione inferiore a quindici punti, determina l’impossibilità per imprese e autonomi di operare nei cantieri temporanei (art. 27, comma 8).Fermi gli eventuali effetti della sospensione dell’attività dell’impresa per lavoro irregolare o violazioni relative alla sicurezza del lavoro (art. 14, TU Sicurezza), sarà tuttavia consentito il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso al momento dell’ultima decurtazione dei crediti. Sono previste sanzioni amministrative e misure accessorie dell’esclusione dagli appalti pubblici per quanti opereranno nei cantieri con meno di quindici crediti.

SANZIONI PER ATTIVITÀ NON AMMESSE NEI CANTIERI

Così per l’art. 27, c. 4, T.U. Sicurezza

L’attività in cantieri temporanei o mobili da parte di una impresa o un lavoratore autonomo privi della patente o in possesso di una patente recante un punteggio inferiore a quindici crediti comporta il pagamento di una sanzione amministrativa da euro 6.000 ad euro 12.000, non soggetta alla procedura di diffida di cui all’articolo 301-bis e l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici (D.Lgs n. 36/2023) per un periodo di sei mesi.

Persi i crediti a seguito di provvedimenti definitivi, gli stessi potranno essere reintegrati grazie alla frequenza, da parte dei soggetti raggiunti dai provvedimenti (comma 7, art. 27), dei corsi previsti per datore di lavoro, i dirigenti e i preposti in materia di aggiornamento sulla sicurezza del lavoro. Gli attestati di frequenza dei corsi dovranno essere trasmessi alla competente sede dell’Ispettorato nazionale del lavoro. I crediti riacquistati, tuttavia, non potranno superare complessivamente il numero di quindici.

RECUPERO DEI CREDITI DECURTATI

Così per l’art. 27, c. 4, T.U. Sicurezza

Ciascun corso consente di riacquistare cinque crediti, a condizione della trasmissione di copia del relativo attestato di frequenza alla competente sede dell’INL.

I crediti riacquistati con i corsi non possono superare complessivamente il numero di quindici.

Trascorsi due anni dalla notifica dei provvedimenti definitivi, previa trasmissione alla competente sede dell’INL di copia dell’attestato di frequenza dei corsi, la patente è incrementata di un credito per ciascun anno successivo al secondo, sino ad un massimo di dieci crediti.

Il punteggio è inoltre incrementato di cinque crediti in relazione alle imprese che adottano i modelli di organizzazione e di gestione di cui al D.Lgs n. 231/2001.

Va infine osservato come il committente e il responsabile dei lavori, nel caso di affidamento dei lavori a un’unica impresa o a un lavoratore autonomo, ai sensi dell’art. 90, comma 9, lett. b-bis), TU Sicurezza, come modificato dall’art. 29, D.L.n. 19/2004, sono chiamati, non solo a verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, ma pure il possesso della patente a punti suddetta ovvero, per le imprese che ne sono in possesso, l’attestato di qualificazione SOA.

di Mauro Parisi

[V@L – Verifiche e Lavoro n. 2/2024]