Cassazione, l’errore del dipendente ricade sul datore

Opzione pensionistica, forma scritta necessaria

Ricade sul datore di lavoro l’eventuale errore sulla forma scritta della comunicazione all’Inps del dipendente che intenda optare per il trattamento pensionistico di natura contributiva. Non scusano, non solo il riscontro dell’inesistenza di un onere specifico di legge, ma anche la buona fede dei soggetti coinvolti e la ricorrenza riconosciuta di tutti i requisiti soggettivi di legge. È questo il sostanziale effetto dell’intervento della Cassazione, con sentenza n. 17703 del 30 giugno, circa gli adempimenti per la scelta del lavoratore prevista dalla legge 335/1995, ma con prevedibili ricadute in altri ambiti previdenziali. D’ora in avanti si impone ad aziende e professionisti di indagare con particolare attenzione e riscontri obiettivi – soprattutto all’atto dell’assunzione – le dichiarazioni dei dipendenti sulla loro situazione contributiva. Il caso valutato dalla Corte riguarda la posizione del dipendente di una società, con anzianità contributiva precedente al 1996, il quale all’atto dell’assunzione, dichiarava l’intenzione di godere dell’opzione pensionistica a favore del regime contributivo (art. 1, c. 23, l. 335/1995). In presenza dei requisiti di anzianità contributiva e anagrafica, ai lavoratori «è data facoltà di optare per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo», senza che la norma offra maggiori chiarimenti al riguardo. Visti requisiti e volontà del dipendente, il datore di lavoro si adeguava alla scelta dichiarata, presentando denunce Uniemens, complete di tutti i dati relativi all’opzione, con i previsti versamenti contributivi solo sui massimali di retribuzione e senza calcolo di contribuzione sulla restante parte della stessa. L’azienda riteneva di avere agito correttamente, per quanto la riguardava, non solo alla luce della legge -che nulla esprimeva sui modi dell’opzione, come ora riconosciuto dalla stessa sentenza n. 17703/2025 («vero che le norme richiamate, nel disciplinare l’istituto, fanno riferimento unicamente ad un’opzione da parte del lavoratore, senza ulteriori indicazioni circa le modalità attraverso le quali la stessa debba essere formulata») -, ma anche in quanto, mai, per oltre 20 anni, le circolari Inps avevano offerto indicazioni su particolari modalità di comunicazione del lavoratore. Tuttavia, a seguito di una campagna di controlli, l’Inps riscontrava il difetto di una diretta comunicazione scritta del dipendente e, ritenuta l’insufficienza dell’Uniemens, pure completo dei dati, l’azienda veniva ingiunta a versare le differenze contributive. La Cassazione, pure confermando che il dipendente aveva diritto al trattamento applicato, ha perciò ritenuto che, malgrado il noto principio di libertà delle forme, il caso ne debba costituire una deroga («Si tratta di oneri proporzionati alla rilevanza dell’atto, funzionali allo stesso e compatibili – quanto alla necessità di forma scritta – con una deroga al generale principio di libertà delle forme degli atti»), imponendosi la forma scritta. Con l’effetto che le ricadute negative colpiscono oggettivamente la sola posizione del datore di lavoro e il suo affidamento.

di Mauro Parisi

[ItaliaOggi n. 159 del 08/07/2025]