Tribunale di Milano sulla tassazione dei residenti in Bulgaria.

Le pensioni pagate all’estero e non soggetta a imposte in Italia finiscono sotto la lente dell’Inps che opera sempre più frequenti interventi di recupero e riliquidazione, specie per requisiti dei pensionati ritenuti insufficienti.

Tra i più recenti casi sottoposti al vaglio dell’Istituto, vi sono le posizioni di pensionati italiani certificati residenti da anni in Bulgaria, per i quali, in difetto del possesso altresì della cittadinanza bulgara, si è proceduto alle ricostruzioni delle pensioni già defiscalizzate e ai recuperi dell’imposte non versate in Italia.

L’azione dell’Istituto nei confronti dei predetti pensionati, è stata di recente riconosciuta come legittima dal Tribunale di Milano, sezione lavoro, con la sentenza n. 918/2024 del 22.02.2024 (Di Leo), resa pubblica il 27.2.2024. Una decisione che si pone in sintonia con l’altrettanto recente sentenza n. 155 del 20.02.2024 della Corte d’Appello di Milano, sulla medesima situazione vissuta da un altro pensionato trapiantato sul suolo bulgaro.

La vicenda affrontata dal Giudice del lavoro milanese concerneva, in particolare, la pretesa nei confronti di ex-dirigente d’industria che aveva contratto matrimonio e conviveva in Bulgaria con una cittadina bulgara, la quale vi gestiva un’attività commerciale. Oltre all’iscrizione all’Aire e alla residenza, il pensionato dimostrava di essere assoggettato al servizio sanitario bulgaro, di possedere la patente automobilistica di quel paese, nonché avere ivi acquistato e immatricolato un veicolo. Per l’Inps, tuttavia, tanto non era sufficiente per esonerare l’ex-dirigente dall’imposizione fiscale italiana, non potendo dimostrare la cittadinanza bulgara.

In tale senso, con il messaggio n. 1270 del 3.4.2023, l’Istituto, superando un proprio precedente orientamento, ha confermato e seguito la nuova interpretazione della Convenzione italo-bulgara del 1990 (cfr. Legge n. 389/1990) da parte dell’Agenzia delle Entrate (risposta a interpello n. 244/2023 del 8.3.2023). Anche per l’Inps infatti la previsione dell’art. 1 della Convenzione, che, con riguardo alla nozione di «residente», da cui consegue il regime di tassazione, richiama la nozione di nazionalità («qualsiasi persona fisica che possiede la nazionalità bulgara»), va intesa riferita, in effetti, al concetto giuridico di cittadinanza. Non è dunque sufficiente dimostrare la sola partecipazione sostanziale alla vita della comunità nazionale della Bulgaria per potere essere esonerati dalla tassazione italiana.

Una tesi che, nell’ambito di contenziosi di natura tributaria, aveva già trovato autorevole e recente conferma nella sentenza della Cassazione, sezione tributaria, n. 21697 del 20.7.2023 («Il concetto di residenza ai fini applicativi della convenzione è dunque fatto coincidere dal legislatore con il possesso della nazionalità; ciò vale ad escludere che, a detto fine, sia sufficiente la residenza fiscale, diversamente da quanto sostenuto dal contribuente, il quale, per dato pacifico, non possiede la nazionalità bulgara»).

di Mauro Parisi

[ItaliaOggi n. 56 del 06.03.2024]