Per la Corte di cassazione gli «inquadramenti» effettuati da Inps e ispettori sono irrilevanti.

Qualificazione, decide il giudice.

La reale natura del rapporto di lavoro definita nel processo.

La qualificazione dei rapporti di lavoro operata dall’Inps e dall’Ispettorato del lavoro deve considerarsi irrilevante nel corso dei processi che hanno a oggetto gli stessi rapporti di lavoro contestati. Può essere infatti soltanto il giudice a decidere come definire giuridicamente la relazione lavorativa intercorsa in concreto, con ogni effetto di legge. La decisione che la Cassazione ha fatto propria, con la sentenza del 16.09.2026, n. 25377, è destinata a ridefinire il percepito significato degli accertamenti operati dai funzionari, d’ufficio o a seguito di ispezioni in azienda. Mentre la sensazione comune è quella che i riscontri e i riconoscimenti (o disconoscimenti) operati dagli Istituti abbiamo effetti «costitutivi» – cioè davvero vincolanti nel senso della qualificazione giuridica e pure «trasformazione» dei rapporti di lavoro accertati – in realtà essi non fanno che rappresentare l’eventuale premessa storica di rilievi su cui, poi, può essere chiamato a pronunciarsi solo il giudice. Il caso deciso dalla S.C. riguarda la vicenda di un’azienda che assumeva con agevolazioni, stabilizzandolo, un lavoratore, convinta che non avesse mai concluso un contratto di lavoro a tempo indeterminato, condizione di legge per ottenere gli esoneri contributivi. Dal punto di vista formale ciò corrispondeva alla realtà dei fatti, salvo che veniva riscontrato dai funzionari come il lavoratore avesse in passato intrattenuto una relazione di lavoro sommerso con un altro datore di lavoro. A questo punto, da parte degli Istituti si decideva di qualificare tale lavoro irregolare – sebbene durato una sola giornata – quale rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Così con l’effetto di impedire il godimento dell’agevolazione contributiva, per cui si procedeva ai recuperi contributivi.

Il datore di lavoro, ritenendosi incolpevole, ricorreva al Tribunale, in un primo tempo non contestando la qualificazione giuridica operata dai funzionari, ma solo i suoi effetti. Mancando una contestazione puntuale, i giudici di merito consideravano confermata la qualificazione operata dagli Istituti. Tuttavia, giunti in Cassazione, i giudici di legittimità osservavano come la non contestazione di una qualificazione giuridica, sia cosa ben diversa dalla vincolante non contestazione di fatti storici (che, come noto, diventano incontestabili, se non eccepiti prontamente: art. 115, c.p.c.).

Ragione per cui la S.C. (a conferma dell’orientamento che pretende l’accertamento effettivo dei tribunali: cfr. Cass., Ordinanza n. 1228/2026) dava ragione all’azienda, non essendosi mai espressi i giudici sulla reale qualificazione giuridica da dare al lavoro irregolare – pure provato – e venendosi unicamente ad affidare alle valutazioni degli ispettori di Inps e Ispettorato del lavoro. Le cui qualificazioni giuridiche del rapporto di lavoro, tuttavia, risultavano irrilevanti, proprio perché non espressamente confermate nel corso del processo dall’autonoma valutazione dei giudici. Ciò anche con evidente salvezza degli ulteriori effetti di legge che ne possono conseguire.

di Mauro Parisi

[ItaliaOggi n. 242 del 13.10.2026]