L’impedimento grave alla verifica fa scattare la sospensione.

L’occultamento fraudolento di contributi da versare, che generi difficoltà nel loro accertamento da parte dell’Inps, potrebbe d’ora innanzi bastare a determinare l’automatico effetto sospensivo della prescrizione del diritto al recupero. Malgrado il proprio univoco orientamento in senso opposto, infatti, adesso la Corte di cassazione pare avanzare perplessità su natura ed effetti dell’ostacolo che impedisca gli ordinari controlli.

Nel tempo, solo l’impedimento di diritto e l’impossibilità di agire (cfr. Cass., ordinanza n. 17451/2025) sono stati considerati in grado di sospendere i rapporti tra creditore e debitore (art. 2941 cod.civ.). Ora, però, per l’ordinanza n. 409/2026 della Cassazione, vi sarebbe necessità di approfondire se anche l’esigenza di controlli eccezionali dell’Istituto farebbero scattare la sospensione della prescrizione. Il caso portato al vaglio di legittimità era quello di un accertamento ispettivo sul personale impiegato presso una casa di riposo. I lavoratori erano stati occupati nell’assistenza agli anziani, mentre formalmente figuravano come addetti alle pulizie. L’intento fraudolento di lucrare sui minori versamenti contributivi era palese e generava difficoltà e ritardi nel successivo accertamento Inps. A parere dell’Istituto, la sola volontà dolosa di occultamento del debito contributivo interromperebbe la prescrizione del relativo diritto per effetto della previsione, per cui «la prescrizione rimane sospesa», tra l’altro, «tra il debitore che ha dolosamente occultato l’esistenza del debito e il creditore, finché il dolo non sia stato scoperto» (art. 2941, n. 8, cod.civ.). Una fattispecie che rischia di coincidere con le comuni ipotesi di evasione per omessa denuncia (art. 116, c. 8, lett. b, L.n. 388/2000). Per chi elude, potrebbe scattare quasi sempre l’automatico effetto sospensivo della prescrizione (art. 3, L.n. 335/1995), con l’Istituto in grado di recuperare nel tempo i propri contributi, anche dopo decenni. E pure il lavoratore potrebbe richiederne il versamento ultra-quinquennale, oggi precluso. L’ordinanza n. 409/2026 osserva come, se finora l’impossibilità fattuale (per impedimenti soggettivi e attinenti all’accertamento contributivo) di fare valere il diritto di credito non abbia costituito fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, occorre «considerare l’effetto dell’occultamento in termini di impedimento non sormontabile con gli ordinari controlli». Perciò, provato il dolo del contribuente, potrebbero diventare influenti, ai fini della sospensiva, anche la complessità e i tempi delle verifiche. Per la Corte vi è allora l’esigenza di una propria rivalutazione dell’effettiva portata sistematica dei «tratti distintivi dell’occultamento doloso e della correlata impossibilità di esercitare il diritto» per le «evidenti implicazioni pratiche sulla certezza dei rapporti giuridici».

di Mauro Parisi

[ItaliaOggi n. 37 del 13.02.2026]