Per gli ispettori di alcuni Istituti, sono irregolari addirittura 9 imprese su 10. Una situazione preoccupante che merita controlli “regolati”. Come ci ricorda la Corte d’Appello di Bolzano.

Tutte le situazioni di rilevanza giuridica ed economica meritano il rispetto di regole certe. Specie se esistono già. Così, pure nelle ispezioni del lavoro non deve mancare la “ragionevolezza”, come ci ricorda oggi pure la Corte d’Appello di Bolzano con la sentenza n. 11/2020.

Per comprendere quale sia la “partita” in gioco nell’ambito dei controlli ispettivi, basti osservare come, per esempio nel 2019, le omissioni di contributi e premi accertate a seguito di controlli ispettivi siano state pari a oltre 1 miliardo e 200 milioni di euro. Proprio così.

Per il Rapporto Annuale dell’Ispettorato Nazionale sull’attività di vigilanza relativo all’anno scorso, gli ispettori Inps, Inail e Inl hanno rilevato mancati versamenti per € 1.237.132.833. Addirittura in lieve calo rispetto all’anno precedente (€ 1.356.180.092).

Per l’Inps le aziende visitate irregolari erano 4 su 5. Per l’Inail addirittura 9 su 10. Come dire che se in azienda entra un funzionario, le contestazioni saranno pressoché garantite.

I numeri parlano chiaro. L’ispezione del lavoro non è solo un mero e marginale accidente (come è stato solito pensare taluno, specie in passati tempi di “abbondanza”), ma contribuisce in modo essenziale alle dinamiche economiche e a plasmare il cosiddetto “diritto vivente” del lavoro. In buona parte determinato -anche in via “forzosa”- da Istituti e funzionari, a cui i professionisti e aziende si devono adeguare.

Al cospetto dei dati ufficiali, in tempi di emergenza, in cui pure l’azione di vigilanza segna una temporanea sospensione sostanziale (cfr. Sintesi, aprile 2020, pag. 21), due sono le considerazioni che emergono.

La prima, che verosimilmente il “vuoto” di accertamenti ispettivi e recuperi per l’anno 2020 andrà prima o poi “ripianato” (ce lo dice la storia e la teleologia delle istituzioni preposte ai controlli).

La seconda, come osservato, che, attesi i sopra descritti insidiosi presupposti, l’azione di controllo si deve ancorare in modo saldo al diritto positivo.

Eppure ancor’oggi una procedura ispettiva compiuta non è stata mai pensata e resa norma positiva. E quel poco che è stato previsto per legge, è stato sovente interpretato in modo non rispettoso della lettera, se non addirittura abrogativo delle poche garanzie concesse.

Per esempio, è quanto accade quotidianamente in riferimento al noto art. 14, Legge n. 689/1981, che pure stabilisce espressamente che i funzionari decadano dalla possibilità di contestare illeciti amministrativi nel caso in cui ciò non avvenga entro 90 giorni (360 se il trasgressore risiede all’estero) dall’accertamento dell’illecito (ossia, dall’effettiva prova del fatto).

Data la disposizione di legge, purtroppo, l’uso degli ispettori -solitamente sostenuto dalle decisioni degli uffici giudiziari di merito- e quello di ritenere che qualunque loro indagine -anche assolutamente pretestuosa e incoerente- possa mantenere “aperto” l’accertamento.

Che in tale modo può proseguire negli anni.

Con quali effetti in termini di garanzia e di serenità dell’imprenditore, è facile intenderlo.

Il caso sottoposto alla decisione della Corte d’Appello di Bolzano, costituisce una delle variazioni sul tema dell’applicazione dell’art. 14 precitato. Ma almeno, questa volta, favorevole all’azienda.

La Guardia di Finanza accedeva presso un albergo per operare un accertamento tributario. Nel corso del primo accesso, con un colpo d’occhio, i militari erano in grado di mettere le mani su documenti “rivelatori” -a loro parere- di attività e lavoratori non registrati, nonché di corresponsioni di danaro non dichiarate.

Dati i ritenuti “fuori busta”, i finanzieri valutavano di essere al cospetto di illeciti tributari, di non corrette ritenute e non veritiere dichiarazioni del sostituto d’imposta.

Facevano perciò luogo alle contestazioni fiscali al termine dell’anno successivo a quello del primo accesso.

Definita la parte tributaria, i militari -competenti anche in materia di lavoro, come noto-, attendevano però quasi sei mesi per procedere anche alla contestazione dei sintomatici e paralleli illeciti in materia di lavoro, relativi a lavoro irregolare, a omesse registrazioni a Libro Unico, eccetera.

Troppo, si sarebbe detto, a mente dell’art. 14, Legge n. 689 del 1981.

Infatti, se tutto era già stato constatato e accertato in materia fiscale, non si comprendeva come sugli stessi presupposti non lo dovesse essere anche per quanto da contestare in materia di lavoro.

A fronte delle eccezioni di tardività della contestazione mosse dall’albergo, la difesa dell’amministrazione si trincerava dietro la necessità che si fosse dovuto procedere a ulteriori ricerche anagrafiche in ordine alle generalità dei lavoratori già identificati.

Una difesa senz’altro esigua.

Così, prima il Tribunale di Bolzano, poi la Corte d’Appello, confermavano l’irragionevolezza del tempo trascorso tra la fine dell’accertamento fiscale e la contestazione in materia di lavoro. Una decisione, quella del giudice di secondo grado bolzanino, pacificamente conforme alla legge (“se non è avvenuta la contestazione immediata …, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni”) e che riprende l’orientamento espresso dalla Cassazione (cfr. sentenza n. 8326/2018).

La quale S.C., appunto, ha chiarito -a dispetto di ciò che sono soliti ritenere i giudici di merito- che non solo il termine dei 90 giorni decorre dall’effettivo accertamento dell’illecito (e non da quello “mostrato” dagli ispettori); ma che l’accertamento ispettivo non può essere arbitrariamente protratto nel tempo, ma va contenuto in tempi “ragionevoli”.

Della misura e dell’effettività di tale precetto di “ragionevolezza”, quindi, non vi è da dubitare (e sentire parlare di ispezioni che durano per anni appare sempre ingiustificabile).

Per ora, il suo rispetto viene lasciato alla sola sensibilità, considerazione e convincimento motivato del Giudice: ma sarebbe più equo che la legge si esprimesse in termini temporali certi, come per le indagini penali.

Nonché come accade per ogni questione e realtà davvero importante, per l’economia e il diritto, quali sono, in effetti, le ispezioni del lavoro.

Corte d’Appello di Bolzano, sentenza n. 11/2020

Con riguardo al termine di novanta giorni per la notifica della violazione previsto dall’art. 14, L. n. 689/1981, anche la Corte di Cassazione si è più volte pronunciata precisando che in tema di illeciti amministrativi, il termine per la contestazione della violazione all’interessato, non decorre dal momento in cui il “fatto” è stato acquisito nella sua materialità, ma da quello nel quale l’accertamento è stato compiuto o avrebbe potuto essere ragionevolmente effettuato dall’organo addetto al controllo. Nel caso specifico, data la documentazione già da tempo acquisita, l’individuazione delle generalità dei lavoratori coinvolti non sembrava potere comportare alcuna difficoltà. Per tale ragione, è condivisibile la valutazione del Tribunale che ha ritenuto eccessivo il periodo di tempo impiegato dagli accertatori per completare il loro lavoro.
Ciò anche in considerazione e nel rispetto dell’esigenza di circoscrivere gli accertamenti ispettivi entro un arco temporale certo e predeterminato.

 

di Mauro Parisi

 

[Sintesi n. 5/2020]