L’ordinanza 21362 della Cassazione riapre il fronte su Durc e agevolazioni contributive.

Ritardi formali, serve equilibrio

Smarriti i principi di proporzionalità e ragionevolezza

È sufficiente un ritardo nella trasmissione delle denunce mensili all’Inps, o il mancato rispetto di un qualsiasi altro adempimento formale, per veder compromessa la regolarità contributiva ai fini del Durc e per perdere, di conseguenza, ogni agevolazione già maturata, a prescindere dal fatto che l’azienda abbia versato per intero e nei termini quanto dovuto. È quanto emerge, con un rigore che né la legge né i regolamenti attuativi prevedono espressamente, dall’ordinanza della Cassazione n. 21362, pubblicata il 23 giugno 2026, che introduce in via meramente interpretativa un principio destinato ad aggravare, per i datori di lavoro, il rischio di recuperi contributivi e di perdita dei requisiti di regolarità.

Cosa dice la pronuncia

Nella lettura della Suprema Corte, l’omesso o tardivo invio dell’Uniemens non resta confinato al piano della mera forma, piano sul quale la stessa Cassazione si era in passato attestata, escludendo che simili ritardi incidessero sulla regolarità contributiva sostanziale (cfr. sentenza n. 5825/2021), ma integra una carenza sostanziale a tutti gli effetti. La ragione indicata dai giudici è che un adempimento dichiarativo difforme dalle prescrizioni impedirebbe all’Inps, e allo stesso modo all’Inail, di verificare con “celerità ed efficacia” l’effettiva regolarità della posizione contributiva.

A un’interpretazione restrittiva di questo principio, da scongiurare, ne discenderebbe che una singola omissione formale è ormai sufficiente, da sola, a precludere sia il rilascio del Durc sia il diritto agli sgravi: secondo la Corte, il godimento delle agevolazioni richiede infatti una condotta complessivamente “virtuosa” da parte del contribuente, di cui il regolare versamento dei contributi rappresenta soltanto un “sottoinsieme” rispetto alla più ampia nozione di regolarità contributiva.

La vicenda

Alla base della decisione vi era la vicenda di un datore di lavoro che, dopo aver assunto personale beneficiando delle relative agevolazioni, si era visto contestare una violazione formale: l’addetto incaricato della trasmissione degli Uniemens aziendali aveva omesso di inviarli, nonostante l’impresa avesse versato per intero e puntualmente tutti i contributi dovuti.

Sulla base di questa sola omissione dichiarativa, l’Inps aveva preteso la restituzione delle agevolazioni godute per il personale neo-assunto.

L’azienda si era opposta, ottenendo ragione sia in primo grado sia in appello: i giudici di merito, richiamando precedenti orientamenti della stessa Cassazione, avevano affermato che l’unico presupposto rilevante ai fini della regolarità contributiva fosse il corretto adempimento degli obblighi di pagamento, nel caso di specie, puntualmente rispettati, mentre l’omissione dichiarativa non poteva ostacolare il rilascio del Durc, non trattandosi di un requisito previsto dalle fonti normative, primarie o secondarie, attualmente vigenti.

Del resto, se il decreto ministeriale del 24 ottobre 2007 imponeva anche il rispetto degli oneri formali ai fini del Durc, il regolamento oggi in vigore (dm 30 gennaio 2015) non contiene più un simile riferimento.

La soluzione accolta dalla Cassazione finisce quindi per introdurre, di fatto, un requisito ulteriore e non codificato, che espone le imprese a conseguenze sanzionatorie anche quando l’omissione sia incolpevole e priva di qualunque reale pregiudizio per l’ente previdenziale.

Una lettura con possibili storture applicative

È una ricostruzione che non convince, e che rischia di riportare la materia a un automatismo sanzionatorio che la giurisprudenza di merito, negli ultimi anni, aveva faticosamente superato. Lo stesso quadro normativo richiamato dalla Cassazione smentisce, a ben vedere, l’idea di un rigore senza eccezioni: l’art. 3, comma 3, del dm 30 gennaio 2015 esclude la gravità dello scostamento tra somme dovute e versate quando non superi 150 euro, a riprova che il legislatore ha sempre inteso ancorare la nozione di regolarità a un giudizio di effettiva rilevanza sostanziale, e non a un adempimento puramente formale scisso da ogni valutazione di proporzionalità.

Se un ritardo nel pagamento di modesta entità non compromette il Durc, non si comprende perché un ritardo nella sola comunicazione, a fronte di un pagamento integrale e verificato, debba produrre l’effetto ben più grave della perdita totale degli sgravi.

La conseguenza pratica è che un’impresa pienamente in regola con i versamenti, vittima magari di un mero disguido interno o di un errore isolato nella trasmissione dei flussi, si troverebbe esposta al medesimo trattamento sanzionatorio riservato a chi non ha versato affatto i contributi dovuti.

Un esito che collide con il principio di proporzionalità delle sanzioni amministrative e che, nei rapporti con la pubblica amministrazione, apre scenari preoccupanti.

Non va dimenticato, del resto, che il Durc non ha natura costitutiva del diritto alle agevolazioni: è un atto di certazione del rapporto previdenziale, e la verifica della reale consistenza delle situazioni di fatto e di diritto resta comunque demandata, in caso di contestazione, all’accertamento giudiziale.

Che cosa dice la precedente giurisprudenza

Sul punto, la giurisprudenza di merito ha elaborato, anche grazie alla spinta delle “cause pilota” promosse dall’Ancl in questi anni, un percorso più equilibrato, che la recente ordinanza sembra ignorare.

I tribunali di Milano (ex multis sentenze n. 1762/2019; n. 2153/2019) e di Roma (sentenze n. n. 1490/2019; n. 3636/2021 e n. 66/2022), insieme al Tribunale di Chieti (sentenze n. 348/2019 e n. 276/2020) e alle Corti d’Appello di Bari (sentenza 21 maggio 2021) e di Roma (sentenza 20 febbraio 2023), hanno costantemente affermato che l’insorgenza tardiva di violazioni meramente formali o di ritardi dichiarativi non può travolgere la stabilità dei benefici già consolidati in costanza di regolare versamento, e che la revoca non può operare retroattivamente rispetto a periodi di piena regolarità sostanziale.

La stessa Cassazione, del resto, si è mossa in questa direzione con le ordinanze n. 10815/2026 e n. 10817/2026 che, richiamando una pronuncia di merito della Corte d’Appello di Milano (sentenza n. 722/2020), hanno affermato che, se la piattaforma dell’Inps genera un Durc regolare nonostante un adempimento tardivo, l’ente non può pretendere retroattivamente il recupero degli sgravi: un principio di tutela dell’affidamento difficilmente conciliabile con l’automatismo sanzionatorio dell’ordinanza n. 21362/2026.

Anche sul piano dell’onere della prova, il Tribunale di Bari (sentenza n. 3719/2023) e la Cassazione (ordinanza n. 10634/2025) hanno ribadito che spetta all’ente previdenziale dimostrare l’effettiva sussistenza e la reale consistenza del credito contributivo contestato, non essendo sufficiente il mero richiamo a un adempimento dichiarativo tardivo privo di riflessi sulla sostanza del rapporto contributivo.

Il comma 1175-bis: i principi di proporzionalità, ragionevolezza e razionalità

A rafforzare questa lettura è intervenuto lo stesso legislatore.

L’art. 29, comma 1, del dl n. 19/2024, convertito con l. n. 56/2024, ha introdotto il comma 1175-bis nell’art. 1 della l. n. 296/2006: il diritto ai benefici resta fermo in caso di successiva regolarizzazione degli obblighi contributivi e assicurativi nei termini indicati dagli organi di vigilanza; e, per le violazioni amministrative non regolarizzabili, il recupero dei benefici non può comunque superare il doppio dell’importo della sanzione contestata.

È la codificazione legislativa dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e razionalità che la giurisprudenza di merito aveva già anticipato in via interpretativa, e che si pone in evidente discontinuità con la lettura offerta dalla Cassazione nell’ordinanza n. 21362/2026: se il legislatore ha ritenuto sproporzionato che una sanzione di modesto importo determini la perdita integrale di benefici ben più consistenti, appare arduo giustificare che un mero ritardo dichiarativo, a fronte di un pagamento contributivo integrale e verificato, produca lo stesso effetto radicale.

Chi commette un mero errore formale non è virtuoso?

Ci auguriamo che la giurisprudenza di legittimità, nei prossimi arresti, possa recuperare una lettura più aderente ai principi di ragionevolezza, razionalità e proporzionalità che la giurisprudenza di merito ha costruito con pazienza in questi anni, e che lo stesso legislatore ha da ultimo recepito con il comma 1175-bis.

Non ogni scostamento dagli adempimenti dichiarativi può essere equiparato, sul piano degli effetti, a un’evasione contributiva sostanziale: la distinzione tra irregolarità formale e irregolarità sostanziale resta un presidio di garanzia per le imprese, prima ancora che un tecnicismo giuridico.

Diversamente, si finirebbe per premiare l’incertezza applicativa a scapito della certezza del diritto, con effetti dissuasivi proprio sulle imprese più diligenti, quelle che investono in organizzazione e controlli interni ma restano comunque esposte all’errore isolato.

Nel frattempo, il compito dei consulenti del lavoro resta quello di presidiare con la massima attenzione la tempestività di tutti gli adempimenti dichiarativi, trattandola alla stregua del versamento economico dei contributi, e di documentare con cura ogni comunicazione trasmessa agli enti previdenziali: fermo restando che l’Ancl continua a presidiare e monitorare l’evoluzione giurisprudenziale in materia di Durc, la prudenza professionale resta l’argine più efficace contro il rischio di un recupero integrale delle agevolazioni.

Un dubbio resta: siamo sicuri che chi commette un mero errore formale è da considerarsi non virtuoso?

di Enrico Vannicola, Francesco Lombardo e Mauro Parisi

[ItaliaOggi n. 161 del 10.07.2026]