Gli effetti della riforma delle ispezioni.

Con il Jobs Act le sanzioni amministrative sul lavoro diventano ricorribili solo di fronte al giudice. E si conferma definitivamente l’impossibilità di vedere decisi dal Comitato per i rapporti di lavoro gli accertamenti e le contestazioni assunte dalla Guardia di finanza e dalle altre polizie. Questi alcuni degli effetti, in materia di ricorsi amministrativi, dell’entrata in vigore del decreto attuativo del Jobs Act dlgs n. 149/2015. In definitiva, sebbene ancora lungi dall’essere attuate le riforme ispettive previste, la strada delle difese contro i provvedimenti dell’amministrazione si farà più stretta. E, tutto sommato, ben più onerosa. In effetti, l’art. 11 del decreto legislativo, introducendo il nuovo ricorso al direttore territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro (peraltro oggi non ancora «presentabile», in attesa di essere istituiti gli stessi «destinatari» delle impugnazioni), ha abolito il precedente ricorso amministrativo (previsto dalla legge Biagi) al direttore della Direzione regionale del lavoro avverso i vizi formali relativi ai provvedimenti di ordinanza-ingiunzione degli uffici del lavoro. Vale a dire contro i veri e propri atti «definitivi» successivi agli accertamenti ispettivi sugli illeciti amministrativi sul lavoro, con cui si irrogano in senso tecnico le sanzioni. Atti con valore di titolo esecutivo, per intendersi, con cui l’amministrazione può operare i recuperi delle propri pretesi crediti. Ma c’è di più: avverso le ordinanze-ingiunzione non è ora più possibile adire neppure il Comitato per i rapporti di lavoro.

Cosa si fa, ora, in questi casi? E cosa significa tutto ciò per aziende e professionisti? Un esempio può chiarire le maggiori difficoltà che sorgono oggi per chi intende difendersi. Se gli ispettori, compiuto un accertamento in azienda, riscontrati illeciti amministrativi e formato il verbale di accertamento, omettono di notificare il verbale ritualmente e correttamente a trasgressori e aziende (di modo che così, magari, neppure questi ultimi ne vengono a conoscenza), la successiva ordinanza-ingiunzione che irroga le definitive sanzioni amministrative, risulterà pacificamente nulla. Tuttavia, con le nuove norme, per fare accertare tale palese invalidità, anziché un semplice, rapido e soprattutto gratuito ricorso all’amministrazione sarà necessario adire direttamente il giudice. E ciò, tra l’altro, entro e non oltre il termine di 30 giorni. Pochi davvero per preparare tutte le «carte» che servono in un tribunale. Sennò, sia come sia, l’amministrazione avrà comunque titolo per procedere immediatamente alle esecuzioni. Oltre a ciò, aziende e soggetti ispezionati vedono adesso confermate le minori tutele che vengono garantite nel caso in cui a muovere accertamenti sul lavoro non sono gli ispettori del lavoro e i funzionari degli istituti previdenziali, bensì la Guardia di Finanza, la Polizia, l’Arma territoriale dei Carabinieri, i Vigili urbani ecc.

In questi casi, l’art. 11, dlgs 149/2015, modificando l’art. 17 dlgs 124/2004, esclude che possano essere portati all’attenzione del massimo consesso tecnico-amministrativo in materia, il Comitato per i rapporti di lavoro, le relative contestazioni su lavoro e previdenza. Per le stesse ipotesi di accertamenti delle forze di polizia, con il novellato art. 16, dlgs 124/2004, viene invece creato un nuovo tipo di ricorso amministrativo: quello al Direttore della sede territoriale dell’Ispettorato (per gli «atti di accertamento adottati dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria è ammesso ricorso davanti al direttore della sede territoriale dell’Ispettorato del lavoro entro 30 giorni dalla notifica degli stessi»). Un ricorso che non sarà fruibile, tuttavia, come detto, fino alla creazione dell’agenzia dell’ispezione nazionale del lavoro.

di Mauro Parisi

[ItaliaOggi n. 267 del 10.11.2015]