Ampliamento delle competenze sui controlli in materia di sicurezza del lavoro agli Ispettorati e precetti più stringenti, favoriscono il blocco delle attività
  • CON LA MODIFICA DELL’ART. 14, T.U. SICUREZZA, DA PARTE DEL D.L.N. 146/2021, SI AMPLIANO CASI E CONDIZIONI, PER CUI PER LAVORO E SICUREZZA, L’ATTIVITÀ DI DATORI DI LAVORO E COMMITTENTI POTRÀ ESSERE SOSPESA
  • LE NUOVE COMPETENZE DELL’ISPETTORATO SULLA SICUREZZA IN OGNI SETTORE DI ATTIVITÀ (CIRC. INL 3 E 4 DEL 2021), RENDONO PIÙ PROBABILI I PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE
  • PER LA SOSPENSIONE DELLe attivita’ in RELAzione ALLA SICUREZZA DEL LAVORO, BASTERÀ ORA ANCHE IL MERO RISCONTRO DI UNA DELLE INFRAZIONI PREVISTE DALL’ALLEGATO I DEL T.U. SICUREZZA
  • GLI SPAZI PER operare utili DIFESE risultano MOLTO RISTRETTI, RISULTANDO SPESSO PIÙ ECONOMICO REGOLARIZZARE CHE PROCEDERE CON I RICORSI PURE AMMESSI

L’articolo 14 dello Testo Unico della Sicurezza del lavoro, Decreto legislativo n. 81/2008, è stato interamente novellato dall’intervento del Decreto legge n. 146 del 2021. Uno dei principali effetti dell’intervento legislativo sta nel fatto che attualmente, rispetto al passato, risulta molto più probabile l’evenienza che l’attività di datori di lavoro e committenti venga sospesa, per la circostanza che i funzionari ritengano siano state commesse irregolarità. Un aumentato pericolo che non andrà sottovalutato e dovrà essere considerato con specifica attenzione da parte di tutti degli operatori.

Che le attività possano correre un maggiore rischio di subire “blocchi”, non dipende solamente dalla riformata previsione per cui, al fine della sospensione, la percentuale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro e ritenuti irregolari (“occupat[i], al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro”) potrà essere inferiore rispetto al passato (10%, anziché il precedente 20%: come dire 2 lavoratori su 20, anziché 4 su 20).

Alla predetta condizione “lavoristica”, infatti, si affianca un rivisitato precetto di sospendibilità per rilevate infrazioni in materia di igiene e sicurezza del lavoro. Proprio in quest’ultimo ambito si riscontrano due ulteriori novità che incideranno specificamente sui controlli in materia.

La prima attiene alla platea dei potenziali controllori. Alle tradizionali competenze in materia dei funzionari delle Aziende Sanitarie Locali, si sono adesso aggiunte quelle degli ispettori dell’Ispettorato Nazionale del lavoro. Quest’ultimi, fino ad oggi impegnati sostanzialmente nel solo ambito dell’edilizia, ora, in forza del riformato art. 13, T.U. Sicurezza (relativo a quali siano gli organi competenti a vigilare sulla salute nel lavoro), diventano protagonisti concorrenti e “alternativi” dei controlli ispettivi in materia.

ISPETTORATI E NUOVE COMPETENZE SULLA SICUREZZA

Così per l’art. 13, T.U. Sicurezza

La vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dalla Azienda sanitaria locale competente per territorio, dall’Ispettorato nazionale del lavoro e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco. A livello provinciale, nell’ambito della programmazione regionale, le Aziende sanitarie locali e l’Ispettorato nazionale del lavoro promuovono e coordinano sul piano operativo l’attività di vigilanza esercitata da tutti gli organi di cui al presente articolo.

Un’ulteriore ragione dell’accrescimento del rischio che potranno correre datori di lavoro e committenti, concerne la circostanza che, nel futuro, al fine di sospendere un’attività aziendale, sarà sufficiente che sia commessa (o meglio, che gli ispettori ritengano sommariamente che sia stata commessa) sola una delle infrazioni previste dall’Allegato I al Testo Unico (il quale stabilisce altresì gli importi, a titolo di cd. somme aggiuntive, che andranno erogati per superare la sospensione).

Per cui, a differenza di quanto avveniva prima dell’entrata in vigore del D.L.n. 146/2021, affinché sia sospesa un’attività per ragione di salute e sicurezza del lavoro, non sarà necessario che sia provata e attribuibile la recidiva e una reiterazione di infrazioni in materia, bastando anche il mero riscontro (spesso solo indiziario) di una singola violazione. Per esempio, non avere provato di avere formato e addestrato un unico lavoratore. È opportuno sottolineare come, in linea di principio, la valutazione ai fini della sospensione avvenga già nel corso del primo accesso sul luogo di lavoro, in difetto di approfondimenti -di cui non vi è tempo- e prima di ogni accertamento definitivo.

Sulle nuove disposizioni normative, ha preso posizione l’INL (cfr. Circolare n. 3/2021 e, oltre, la Circolare n. 4/2021).

LE VIOLAZIONI SULLA SICUREZZA CHE BLOCCANO L’AZIENDA

Così l’Allegato I del T.U. Sicurezza

Fermo quanto esposto, a fare ritenere ragionevolmente accresciuto il pericolo di controlli e contestazioni in materia, concorrono anche ulteriori motivi “ambientali”.

Infatti, va osservato come tradizionalmente -anche dati i limitati ambiti di azione- non siano mai stati numerosi i funzionari degli Ispettorati del lavoro che si sono occupati specificamente di sicurezza sui luoghi di lavoro. Lo hanno fatto i cosiddetti ispettori tecnici, per lo più ingegneri o con titoli equipollenti. Che possiedono personali competenze professionali, ma non sono contraddistinti (in passato come adesso) da peculiari e specifici poteri d’intervento rispetto ai colleghi ispettori cd. ordinari. Quest’ultimi sono però oggi chiamati a intervenire direttamente negli oramai estesi controlli in materia.

Per cui, è prevedibile che d’ora in avanti ogni ispettore del lavoro comunque appartenente all’INL (contrariamente alla lettera della legge, per la Circolare INL n. 4/2021, anche i funzionari a loro equiparati, ai sensi del D.Lgs n. 149/2015, come gli ispettori INPS e INAIL), particolarmente esperto o meno che sia, dovrà, di pieno diritto, porre in essere verifiche in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. E ciò, in qualunque ambito di attività, prima precluso (es. industria, commercio, artigianato, ecc.).

Con particolari e non indifferenti riflessi sulle dinamiche della vigilanza, va poi ulteriormente osservato che presso gli Ispettorati Territoriali si occupano da tempo della materia dei controlli sulla sicurezza i Nuclei Carabinieri ivi istituiti, i quali godono, quanto al lavoro, degli stessi poteri di tutti gli altri ispettori.

SOSPENSIONI PER VIOLAZIONI DELLA SICUREZZA SUL LAVORO

Così per l’art. 14, D.Lgs n. 81/2008

Al fine di far cessare il pericolo per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il lavoro irregolare, l’Ispettorato nazionale del lavoro adotta un provvedimento di sospensione, a prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro di cui all’Allegato I. Il provvedimento di sospensione è adottato in relazione alla parte dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni o, alternativamente, dell’attività lavorativa prestata dai lavoratori interessati dalle violazioni di cui ai numeri 3 e 6 dell’Allegato I. Unitamente al provvedimento di sospensione l’Ispettorato nazionale del lavoro può imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro.

L’Ispettorato nazionale del lavoro adotta i predetti provvedimenti per il tramite del proprio personale ispettivo nell’immediatezza degli accertamenti nonché, su segnalazione di altre amministrazioni, entro sette giorni dal ricevimento del relativo verbale.

In ogni caso di sospensione, gli effetti della stessa possono essere fatti decorrere dalle ore dodici del giorno lavorativo successivo ovvero dalla cessazione dell’attività lavorativa in corso che non può essere interrotta, salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità.

I poteri di sospensione spettano anche ai servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali nell’ambito di accertamenti in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro.

È condizione per la revoca del provvedimento da parte dell’amministrazione che lo ha adottato:

– l’accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;

– la rimozione delle conseguenze pericolose delle violazioni nelle ipotesi di cui all’Allegato I;

– nelle ipotesi di cui all’Allegato I, il pagamento di una somma aggiuntiva di importo pari a quanto indicato nello stesso Allegato I con riferimento a ciascuna fattispecie.

Le somme aggiuntive sono raddoppiate nelle ipotesi in cui, nei cinque anni precedenti alla adozione del provvedimento, la medesima impresa sia stata destinataria di un provvedimento di sospensione.

Su istanza di parte, fermo restando il rispetto delle predette condizioni, la revoca è altresì concessa subordinatamente al pagamento del venti per cento della somma aggiuntiva dovuta. L’importo residuo, maggiorato del cinque per cento, è versato entro sei mesi dalla data di presentazione dell’istanza di revoca.

È comunque fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali, civili e amministrative vigenti.

Avverso i provvedimenti di sospensione adottati per l’impiego di lavoratori senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro è ammesso ricorso, entro 30 giorni, all’Ispettorato interregionale del lavoro territorialmente competente, il quale si pronuncia nel termine di 30 giorni dalla notifica del ricorso. Decorso inutilmente tale ultimo termine il ricorso si intende accolto.

Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione di cui al presente articolo è punito con l’arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

Date queste premesse, aziende e committenti devono ora attendersi che, come si esponeva, anche il mero accertamento della riferita mancanza di formazione e addestramento di un lavoratore diventi motivo di una necessaria (in passato il provvedimento poteva essere adottato in via facoltativa) sospensione dell’impresa. Ciò purché, chiaramente, il provvedimento sia sufficientemente motivato, come previsto dall’art. 3, L.n. 241/1990 (cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 310/2010).

Una volta disposta la sospensione, per la revoca del “blocco” si dovrà procedere alla sanatoria dell’inadempimento (al riguardo con una serie di significative distinzioni, a seconda del tipo di infrazione emerso, da parte della citata Circolare n. 4/2021). E in seguito alla corresponsione delle somme aggiuntive previste dall’ordinamento (anche solo nella misura del 20%, per poi versare la restante parte nei successivi sei mesi), eventualmente raddoppiate in caso vi siano state ulteriori sospensive nei cinque anni precedenti.

Avverso la sospensione dell’attività per motivi di sicurezza, in alternativa alla regolarizzazione dei rilievi mossi, si potrà proporre impugnative e sollevare contenziosi, anche d’urgenza, tanto in via giudiziaria, quanto amministrativa.

Nel primo caso, sarà concesso adire il TAR, che sarà chiamato a valutare i motivi specifici posti a fondamento della sospensione (cfr. ex multis, TAR Puglia, sentenza n. 698/2021), con lo scopo di vedere annullata la disposizione dei funzionari di Aziende sanitarie e Ispettorati.

Altrimenti si potrà procedere con Ricorso amministrativo alla Direzione Interregionale del Lavoro (ve ne sono quattro in Italia: a Roma, Napoli, Milano e Venezia). Peraltro, in tali casi, trascorsi 30 giorni dal deposito dell’opposizione, un eventuale silenzio farà perdere efficacia al provvedimento di sospensione.

Va sottolineato come, allo stato del D.L.n. 146/2021, anche come convertito dalla Legge di conversione 17 dicembre 2021, n. 215, a differenza del passato, non risulta sussistere competenza esclusiva delle Regioni -se non di quelle a Statuto speciale- a decidere dei provvedimenti degli ispettori delle Aziende sanitarie locali. Con presumibili aggravi di lavoro delle sedi interregionali dell’INL, uniche competenti e probabili difficoltà a valutare e decidere in termini di legge i ricorsi proposti.

Circolare INL n. 4/2021. Le prime indicazioni sui controlli sulla sicurezza

L’Ispettorato Nazionale ha inteso offrire, con la Circolare n. 4 del 9.12.2021, un primo orientamento nell’avvio degli storici controlli a tutto campo, in materia di salute e sicurezza, degli ispettori del lavoro.

L’obiettivo principale è quello di uniformare i comportamenti ispettivi. Una sfida non indifferente nell’ambito della nuova sfida. A tale scopo l’INL rileva la necessità di intensificare a livello locale ogni utile raccordo con i servizi di prevenzione delle Aziende Sanitarie, anche al fine di sviluppare modelli operativi condivisi da attuare in attività di vigilanza coordinate e congiunte.

Contrariamente che in passato, data l’enorme estensione dei nuovi compiti, all’azione di vigilanza sulla sicurezza potrà partecipare anche il personale ispettivo cd. “ordinario” delle ITL, da solo o con la partecipazione di personale, civile e/o militare, con specializzazione tecnica (ispettori cd. “tecnici”).

A tutti è raccomandato di procedere -laddove ricorrano-, sia per violazioni di cui all’Allegato A del T.U. Sicurezza, sia per le fattispecie di lavoro irregolare, con l’adozione di un unico provvedimento di sospensione e di un unico provvedimento di revoca.

Malgrado l’enunciata scesa in caso degli ispettori ordinari, la Circolare riserva all’esclusivo intervento degli ispettori tecnici (ma senza alcun riflesso di vizio sui provvedimenti assunti altrimenti) la verifica, tra l’altro, delle violazioni in materia di mancata formazione e addestramento dei lavoratori; di mancata fornitura del DPI contro le cadute dall’alto; di omessa vigilanza in ordine alla rimozione e modifica dei dispositivi di sicurezza, di segnalazione, di controllo. Ma pure quanto alle infrazioni relative a omesse protezioni verso il vuoto; alle carenti armature di sostegno; ai lavori in prossimità di linee elettriche; alla mancanza di protezione contro contatti diretti e indiretti.

Se viene prevedibilmente sottolineato che, in linea di massima, occorre ottemperare alle prescrizioni circa i reati ex artt. 20ss, D.Lgs n. 758/1994 per ottenere la revoca della sospensione, più sorprendente appare la ritenuta competenza degli ispettori INPS e INAIL nei controlli in materia di sicurezza. Una circostanza che potrebbe, tra l’altro, introdurre peculiari conflitti nelle verifiche operate in Regioni e Province a statuto speciale.

di Mauro Parisi

[V@L – Verifiche e Lavoro n. 1/2022]